Ordinanza n. 11308/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DECRETO A MEZZO DEL QUALE LA PREFETTURA DI PIACENZA HA DICHIARATO INAMMISSIBILITA' DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/-OMISSIS-) /.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Piacenza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito della residenza ultradecennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui la propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, è stata dichiarata inammissibile per carenza del requisito della residenza ultradecennale in Italia. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza si sono costituiti eccependo l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. La questione decisa in via prioritaria riguarda quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente, alla luce del rapporto tra il criterio della sede dell'autorità emanante e il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Emilia-Romagna, disponendo che il processo possa essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il Collegio ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria secondo cui il criterio della sede dell'autorità emanante è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando l'atto produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico. Nel caso esaminato, il decreto prefettizio non costituisce un diniego sostanziale della cittadinanza, idoneo a incidere sullo status del richiedente con efficacia erga omnes, ma una mera dichiarazione preliminare di inammissibilità per carenza di un requisito formale o procedimentale, adottata dall'autorità periferica e produttiva di effetti limitati al relativo ambito territoriale. Pertanto, non ricorrendo un'efficacia ultraregionale dell'atto, trova applicazione il criterio della sede dell'autorità emanante, situata nella circoscrizione del TAR Emilia-Romagna. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'omessa indicazione, nell'atto impugnato, del TAR territorialmente competente.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata inammissibile per difetto del requisito della residenza ultradecennale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Prevede il criterio della sede dell'autorità emanante e il criterio speciale dell'efficacia spaziale; quest'ultimo prevale quando gli effetti diretti dell'atto si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico.
art. 15, comma 2, c.p.a.
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Impone al giudice di esaminare preliminarmente la competenza e di non decidere sulla domanda cautelare quando si ritenga incompetente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.
Consente di dichiarare l'incompetenza con ordinanza indicando il giudice competente, davanti al quale il processo può essere riassunto.
art. 55, comma 13, c.p.a.
il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 4
Esclude l'adozione di misure cautelari da parte del giudice che non riconosca la propria competenza territoriale.
Massime di principio
- Nel riparto della competenza territoriale tra TAR, il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto costituisce il criterio principale, ma è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico.
- Nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la mera dichiarazione prefettizia di inammissibilità dell'istanza per carenza di requisiti formali, procedimentali o preliminari non incide sullo status del richiedente e non produce efficacia erga omnes o ultraregionale.
- Il provvedimento prefettizio di inammissibilità preliminare di un'istanza di cittadinanza, adottato dall'autorità periferica, radica la competenza territoriale presso il TAR individuato secondo la sede dell'autorità emanante, salvo che l'atto produca effetti diretti esclusivi in altro ambito territoriale.
- Il diniego sostanziale della cittadinanza, adottato all'esito della valutazione di merito dall'autorità competente, si distingue dalla mera inammissibilità preliminare perché incide sullo status dell'interessato con efficacia nazionale; tale distinzione rileva ai fini dell'individuazione del TAR competente.
- Quando il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice ritenuto competente e non può decidere la domanda cautelare; il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato nei termini e secondo le forme previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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