Cassazione Civile, Ordinanza n. 03854/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti del legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica cessata, con recupero di IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, sulla base di indagini di polizia giudiziaria e di una contestata fatturazione per operazioni inesistenti nell'ambito di sponsorizzazioni sportive. La società/associazione contribuente aveva impugnato l'atto e, in appello, la Corte tributaria regionale aveva escluso la responsabilità del rappresentante, dichiarando inesistente l'atto nei suoi confronti. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 38 c.c., 2697 c.c., 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la responsabilità solidale del legale rappresentante ex art. 38 c.c. per difetto di motivazione dell'avviso, nonostante il ruolo gestorio ricavabile dagli atti e dalle sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la CTR avesse ignorato prove documentali già prodotte in primo grado, in particolare convenzioni di sponsorizzazione sottoscritte personalmente e la dichiarazione IVA dell'ente, che avrebbero dimostrato la concreta gestione dell'ente da parte del contribuente e la riconducibilità a lui delle omissioni fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che il termine per impugnare era sospeso ope legis ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, per le liti definibili, con effetto automatico e senza necessità di domanda. Nel merito, ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, affermando che per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute risponde solidalmente, per il periodo di investitura, il soggetto che ha gestito l'ente; ha quindi ritenuto che la CTR avesse errato nel considerare immotivato l'avviso e nel non valorizzare gli elementi documentali che mostravano il ruolo gestionale del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta risponde solidalmente, nel periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha gestito l'ente; la posizione formale non basta da sola, ma rileva la concreta gestione per le obbligazioni fiscali
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, in relazione alla dimostrazione del ruolo gestorio e della responsabilità del rappresentante
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato quale norma sulla motivazione e sulla validità dell'avviso di accertamento
art. 56 d.P.R. 633/1972
richiamato quale norma concernente l'accertamento in materia IVA e la motivazione dell'atto
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro di censura per l'asserita mancata considerazione delle prove documentali
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro di censura per l'asserita errata valutazione delle prove documentali
art. 327 c.p.c.
utilizzato per valutare la tempestività del ricorso, in combinato con la sospensione dei termini
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
ha previsto, per le liti definibili, la sospensione automatica per nove mesi dei termini di impugnazione e di riassunzione che scadono nel periodo indicato
L. n. 136 del 2018
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 119 del 2018, mantenendo la disciplina della sospensione dei termini per le liti definibili
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
indicato come base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
indicato come base dell'avviso di accertamento in materia IVA
art. 25 d.lgs. 446/1997
indicato come base dell'accertamento anche ai fini IRAP
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
richiamato nella comunicazione di notizia di reato per la contestata emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Massime di principio
- Per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende in modo automatico dalla mera qualità formale di rappresentante, ma dal fatto che il soggetto abbia concretamente gestito l'ente nel periodo in cui sono sorti gli obblighi fiscali.
- In materia di accertamento tributario, l'atto è sufficientemente motivato se consente di individuare gli elementi essenziali della pretesa e il soggetto cui essa è riferita; la motivazione può essere integrata dal contenuto del ricorso e dagli atti processuali, purché il nucleo essenziale della pretesa sia ricostruibile.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili dalla normativa sulla definizione agevolata opera automaticamente per legge, senza necessità di domanda del contribuente, e si applica in modo non discriminatorio anche all'Amministrazione finanziaria.
- Quando il giudice di merito omette di considerare documenti decisivi già prodotti in causa, specie se idonei a dimostrare la concreta gestione dell'ente e la riconducibilità delle operazioni al rappresentante, la decisione è censurabile per erronea valutazione del quadro probatorio.
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