Cassazione Penale, Sentenza n. 39370/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 16/05/2025 che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo (area di sosta, 4.000 litri di prodotti petroliferi, contenitori, rimorchi, semirimorchi, motrici, €27.000 in contanti e 4 orologi Rolex) disposto dal GIP di Vicenza per reati connessi a 648-ter.1, 49, 479 cod. pen. e 40, 49 d.lgs. 540/1995. Le censure principali sono: (i) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per presunta carenza o appertenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla riferibilità funzionale dei mezzi sequestrati; (ii) illegittimità del sequestro di veicoli in leasing; (iii) violazione degli artt. 125, 321 c.p.p. e dell'art. 13 Cost. per mancata motivazione circa adeguatezza e proporzionalità della misura reale, con rilievo che il sequestro (30 mezzi, valore > €2.000.000) sarebbe sproporzionato rispetto a una presunta evasione di accisa di circa €50.000 e idoneo a compromettere l'attività aziendale e i posti di lavoro; (iv) carenza di motivazione circa il periculum in mora (assenza di concreta illustrazione del nesso tra i beni vincolati e la probabilità di reiterazione); (v) violazione dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p. per presunta incompetenza territoriale/funzionale del GIP di Venezia in relazione a sequestri eseguiti dalla P.G. nel comune di Rossano Veneto (competente la Procura di Vicenza).
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte infondati o non ammessi alcuni motivi (in particolare quelli che chiedevano una rivalutazione di merito della ricostruzione fattuale del Tribunale), ha respinto la questione sull'illegittimità del sequestro dei beni in leasing nella misura in cui il sequestro è impeditivo (confermando la possibilità di vincolare anche beni in leasing quando la finalità è impeditiva), e ha dichiarato priva di interesse la doglianza relativa alla convalida del sequestro d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria (perché sopravvenuto un autonomo decreto di sequestro preventivo). Tuttavia la Suprema Corte ha accolto i ricorsi in relazione a due profili fondamentali: (a) insufficiente e apodittica motivazione del Tribunale sul principio di proporzionalità e sull'adeguatezza/gradualità della misura reale; (b) carenza di motivazione sul periculum in mora, ossia l'assenza di elementi concreti e specifici che giustifichino l'urgenza e la necessità del vincolo reale per impedire la reiterazione o l'aggravamento del reato. Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio limitatamente ai profili di proporzionalità e periculum, chiedendo che siano colmate le lacune motivazionali e che si valutino misure meno gravose o la limitazione dell'oggetto del sequestro ove possibile.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per la corretta motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ricorda che le censure di merito non sono rimediabili in cassazione, salvo violazioni di legge.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari reali e sul sequestro preventivo; la Corte valuta correttezza formale della causale genetica ma richiede motivazione adeguata su fumus, periculum e finalità impeditiva/di confisca.
art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la trasmissione degli atti quando il sequestro è di iniziativa della polizia giudiziaria e la relativa competenza territoriale per la convalida; la Corte ha ritenuto la questione superata per mancanza di interesse a seguito di successivo decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice funzionalmente competente.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato a delimitare l'oggetto del ricorso per cassazione (ammissibile per violazione di legge), la Corte sottolinea che molte doglianze restano censurabili solo come contestazioni di merito e non come questioni di diritto.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Norma sulla condizione di ammissibilità dell'impugnazione (interesse all'impugnare); la Corte l'ha applicata per escludere interesse rispetto al decreto di convalida d'urgenza, sopravvenuto sequestro autonomo rendendo la doglianza priva di utilità pratica.
art. 13 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di tutela dei diritti di libertà e della proprietà; la Corte lo prende in considerazione nel quadro del principio di proporzionalità ma il fulcro decisionale è stato giurisprudenziale e procedurale.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla difesa per invocare il principio di proporzionalità e tutela della libertà d'iniziativa economica; la Corte conferma che il principio di proporzionalità deve essere valutato anche nelle misure reali.
art. 5 TUE; art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 Carta dei diritti fondamentali UE
Citati a livello sovranazionale per rafforzare il principio secondo cui le misure restrittive devono rispettare proporzionalità e garanzie fondamentali.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità si applica anche alle misure cautelari reali: il giudice deve motivare specificamente perché non siano possibili misure meno invasive o una limitazione dell'oggetto del sequestro.
- La motivazione sul periculum in mora richiede elementi concreti e attuali che dimostrino la probabilità di reiterazione o l'aggravamento del reato; formule di stile non sono sufficienti.
- Il sequestro impeditivo può colpire anche beni in leasing se la finalità è impedire la prosecuzione o l'aggravamento del reato; la proprietà formale del bene non esclude automaticamente il vincolo quando sussistono esigenze impeditiva concrete.
- Le doglianze di mera valutazione di fatto o di ricostruzione probatoria non sono ammissibili in cassazione se non mascherano una violazione di legge; la Corte di legittimità interviene su vizi di diritto e di motivazione sostanziale ma non per ritrattare fatti valutati in modo coerente.
- La questione di competenza/irregolare trasmissione degli atti (art. 321, comma 3-bis) può diventare priva di interesse se successivamente è stato emesso un decreto valido dal giudice competente; l'interesse concreto ad impugnare è condizione di ammissibilità.
- Quando vengono sequestrati numerosi beni strumentali all'attività economica (es. mezzi di trasporto), il giudice deve valutare l'impatto sull'attività aziendale e sui posti di lavoro e motivare perché l'esigenza cautelare giustifica la compressione dei diritti fondamentali.
- Se i beni sequestrati sono facilmente sostituibili (es. veicoli non modificati), il giudice deve spiegare perché il vincolo impedirà efficacemente la reiterazione del reato; altrimenti la misura può risultare inefficace e sproporzionata.
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