Cassazione Civile, Ordinanza n. 25576/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel settembre 2013. Il tribunale ha condannato l'appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati nell'esecuzione dell'appalto e, in rivalsa, il terzo chiamato garante dell'appaltatrice a tenerla indenne nei limiti della polizza. L'appaltatrice ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, ma la corte d'appello ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del garante e, poiché la notifica non è stata effettuata, ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che il garante non fosse litisconsorte necessario nel giudizio di appello perché il gravame mirava solo contro le statuizioni sfavorevoli sul rapporto principale e non metteva in discussione il rapporto di garanzia, rispetto al quale la società avrebbe prestato acquiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha rilevato, esaminando direttamente gli atti, che l'atto di appello investiva anche la statuizione di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni e che, poiché il garante era stato chiamato in causa nel primo grado, si era formato un litisconsorzio necessario processuale tra garante e parti originarie sul rapporto principale. Ne è conseguita l'inscindibilità delle cause e, quindi, l'obbligo di notificare l'impugnazione anche al garante ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La mancata integrazione del contraddittorio ha reso il gravame inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
quando la chiamata in garanzia ha esteso soggettivamente il giudizio sul rapporto principale, l'appello avverso la statuizione di condanna deve essere notificato anche al garante; in difetto, il gravame è inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
la Corte richiama la manifesta inammissibilità del ricorso perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. SU n. 24707 del 2015
viene richiamata come precedente conforme sul litisconsorzio necessario processuale tra garante e parti originarie quando siano accolte azione principale e azione di garanzia
Massime di principio
- Se il terzo chiamato in garanzia è stato coinvolto nel giudizio di primo grado e l'impugnazione investe la statuizione sul rapporto principale che lo ha coinvolto, l'appello deve essere notificato anche al garante, perché tra garante e parti originarie si forma un litisconsorzio necessario processuale.
- L'inscindibilità della causa principale, determinata dalla chiamata in garanzia, impone l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione: la mancata notificazione al litisconsorte necessario comporta l'inammissibilità dell'appello.
- L'acquiescenza parziale dell'impugnante ad alcune statuizioni di primo grado non esclude l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. se il gravame incide comunque sulla parte di decisione che coinvolge il garante chiamato in causa.
- Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo, il ricorso può essere dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 25558/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2021 del 21/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →