Sentenza n. 5761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva annullato la rinnovata esclusione della candidata dal concorso per 1.673 allievi finanzieri, ritenendo insufficienti gli elementi riferiti al contesto familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata era stata esclusa dal concorso per difetto del requisito della condotta incensurabile previsto dal bando, in ragione del contesto familiare e ambientale: il padre, con cui aveva convissuto fino alla maggiore età, risultava gravato da denunce, precedenti e frequentazioni con soggetti appartenenti o vicini ad ambienti mafiosi; uno zio materno era stato denunciato per porto illegale di armi e inosservanza di provvedimenti dell'autorità; uno zio paterno aveva precedenti per associazione mafiosa, estorsione e violazioni del T.U.L.P.S. Assumeva inoltre rilievo il decreto del Questore di Catania del 23 settembre 2021, non impugnato, con cui era stata negata alla candidata la licenza di porto di fucile per uso sportivo, sulla base di una valutazione di inaffidabilità nell'uso delle armi. Dopo l'ordinanza cautelare del TAR, l'amministrazione aveva rinnovato la valutazione e confermato l'esclusione, valorizzando anche il servizio prestato dalla candidata nell'Esercito e il fatto che continuasse a rientrare nel comune di residenza, ove risiedeva il padre. Il TAR aveva annullato il provvedimento, ritenendo che la valutazione fosse fondata sul mero rapporto di parentela, senza elementi individualizzanti riferiti alla candidata. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo violazione della lex specialis, dell'art. 6 d.lgs. 199/1995 e dell'art. 26 l. 53/1989, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità; ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l'omessa considerazione del decreto questorile non impugnato e l'erronea valutazione del contesto familiare e della mancata dissociazione. L'appellata ha riproposto l'eccezione di nullità della rinnovata esclusione per violazione del giudicato cautelare e ha difeso la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha respinto i motivi aggiunti proposti in primo grado. Ha preliminarmente escluso la configurabilità del giudicato cautelare e ha rilevato che il capo della sentenza del TAR che aveva respinto la censura di nullità non era stato impugnato. Ha inoltre osservato che le censure non esaminate dal TAR non erano state espressamente riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha riconosciuto che il requisito della condotta incensurabile è requisito personale e che l'esclusione non può derivare da un automatismo fondato sul solo rapporto di parentela. Tuttavia, l'amministrazione può considerare il contesto familiare e sociale quando esso costituisca, alla luce di convivenza, frequentazioni e altri elementi concreti, un indice presuntivo di condizionamento o inaffidabilità. Nel caso concreto, il TAR aveva omesso di confrontarsi adeguatamente con il decreto del Questore che aveva negato alla candidata il porto di fucile per uso sportivo e che, non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo. Tale atto costituiva un elemento diretto riguardante l'affidabilità della candidata, nonché l'architrave della valutazione concorsuale, ed era fondato su plurimi e circostanziati elementi relativi alla situazione familiare e ambientale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non irragionevole che l'amministrazione abbia considerato tale precedente, insieme alle frequentazioni e ai precedenti dei familiari, per formulare una prognosi negativa sulla condotta incensurabile e sull'affidabilità della candidata rispetto alle funzioni di polizia e alla detenzione e al porto di armi. Ha precisato che il giudizio amministrativo in materia è ampiamente discrezionale e può essere sindacato soltanto per arbitrarietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso
dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
La disposizione della lex specialis richiede il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti per l'accesso ai concorsi della magistratura ordinaria, inclusa la condotta incensurabile.
art. 26 l. 53/1989
qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
Costituisce la base normativa del rinvio operato dal bando ai requisiti morali e di condotta richiesti per la magistratura.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. 150/2006
di condotta incensurabile
La condotta incensurabile è intesa come requisito volto a selezionare soggetti che offrano, in termini prognostici e probabilistici, garanzia di credibilità e prestigio per le funzioni da svolgere.
artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni consentono una valutazione preventiva dell'affidabilità nell'uso delle armi, anche in assenza di un concreto abuso o di una condanna penale, sulla base di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di uso inappropriato.
art. 39 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
È richiamato in relazione ai fatti significativi che possono fondare la valutazione di affidabilità del soggetto rispetto alla detenzione e all'uso delle armi.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità per violazione o elusione del giudicato cautelare è stata respinta, anche perché nel vigente ordinamento non è configurabile un giudicato cautelare.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le censure non esaminate dal primo giudice devono essere espressamente riproposte in appello per conservarne la devoluzione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'accoglimento della domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Ha costituito, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., la base per la compensazione delle spese del giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione e del peculiare andamento del processo.
Massime di principio
- Il requisito della condotta incensurabile richiesto per l'accesso alle Forze di polizia ha natura personale e non consente automatismi escludenti fondati sul solo rapporto di parentela; tuttavia, l'amministrazione può valorizzare il contesto familiare e sociale quando convivenza, frequentazioni e ulteriori elementi concreti rendano ragionevole una prognosi di condizionamento o inaffidabilità del candidato.
- La valutazione dell'incensurabilità della condotta è un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, diretto a verificare se il candidato offra garanzia di credibilità, prestigio e affidabilità rispetto alle future funzioni di polizia; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di arbitrarietà, manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- Un provvedimento definitivo di diniego del porto d'armi, fondato su una valutazione di inaffidabilità del titolare rispetto all'uso delle armi, può costituire elemento rilevante nella verifica del requisito della condotta incensurabile per l'accesso alla Guardia di finanza, anche se non costituisce atto necessariamente presupposto del provvedimento concorsuale.
- La valutazione preventiva dell'affidabilità nell'uso delle armi non richiede la prova di un abuso già verificatosi o di una pericolosità sociale in senso proprio, essendo sufficiente un complesso di elementi concreti idonei a fondare una ragionevole previsione di uso inappropriato o di inaffidabilità.
- Nel vigente processo amministrativo non è configurabile un giudicato cautelare; l'attività amministrativa compiuta in esecuzione di un'ordinanza cautelare non è quindi vincolata da un giudicato sostanziale formatosi sul merito della valutazione rinnovata.
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