Cassazione Penale, Sentenza n. 35787/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., lamentando che la notifica è stata eseguita al difensore di fiducia anziché consegnata a mani alla ricorrente detenuta; inoltre rilevata la mancata allegazione alla impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e dubbi sull'applicabilità del novellato art. 581, comma 1-ter c.p.p. in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la nullità dedotta rientri tra le nullità intermedie e sia stata sanata dalla successiva richiesta del rito abbreviato, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p., che opera la sanatoria delle nullità salvo quelle assolute e insanabili. Perciò la questione della notifica non ha impedito l'efficacia del procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui la ricorrente era stata condannata; la condanna confermata in sede di appello e oggetto del ricorso non è stata rimessa in discussione da Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha rilevato che la supposta nullità nella modalità di notifica era una nullità intermedia suscettibile di sanatoria e pertanto non ha determinato l'annullamento del procedimento.
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore con riferimento alla mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio all'impugnazione; la Corte di cassazione non ha fondato la decisione su questo punto e ha deciso il ricorso con riferimento alla sanatoria prevista per il rito abbreviato, pertanto la eccezione non è risultata decisiva nel pronunciamento.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Principale norma applicata: stabilisce che la richiesta del rito abbreviato determina la sanatoria delle nullità, fatta eccezione per quelle assolute e insanabili. La Corte ha ritenuto che la richiesta di abbreviato, intervenuta successivamente alla notifica contestata, abbia sanato la nullità dedotta.
Massime di principio
- Le nullità processuali vanno classify: assolute/insanabili vs. relative/intermedie; solo le prime impediscono la sanatoria conseguente a iniziative successive come la richiesta del rito abbreviato.
- La richiesta del rito abbreviato, se presentata dopo una nullità di natura intermedia, può sanare tale nullità ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.; quindi una irregolarità di notifica non sempre comporta l'annullamento del procedimento se il difensore o l'imputato hanno poi optato per l'abbreviato.
- Nei ricorsi per Cassazione è prudente allegare sempre la dichiarazione o l'elezione di domicilio e verificare la normativa processuale recentemente modificata (es. art. 581 c.p.p.) per evitare eccezioni formali che possano ostacolare l'ammissibilità del ricorso.
- Quando si deduce una nullità di notifica per un detenuto, è importante valutare tempestivamente l'effetto della eventuale scelta del rito e la tipologia di nullità: se si tratta di nullità relativa/intermedia la strategia difensiva deve considerare che successivi atti possono produrre la sanatoria.
- Il successo di un ricorso basato su irregolarità procedurali richiede dimostrare che la nullità sia assoluta o insanabile o che la sanatoria non si sia effettivamente perfezionata; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese e sanzioni.
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