Cassazione Penale, Sentenza n. 286/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza confermativa della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per rapina pluriaggravata in concorso (fatto 14/02/2018). Il ricorrente deduce: vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 c.p.p. e 628 c.p. per insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità delle prove (identificazione basata su frames di videosorveglianza e fotogrammi da Facebook, mancata perizia antropometrica, mancati riconoscimenti personali/fotografici, testimonianze non caratterizzanti, discrepanza di altezza, uso contestato dell'autovettura Smart e rilevanza degli agganci telefonici). Inoltre censura la valutazione delle circostanze attenuanti (giovane età) e la determinazione della pena iniziale nonché la rilevanza dell'aggravante del travisamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproduca le medesime doglianze di merito già valutate e confutate dalla Corte d'appello, senza affrontarne la motivazione. I giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza di un compendio probatorio convergente: immagini di videosorveglianza nitide confrontate con foto a volto scoperto, corrispondenze di indumenti reperite sui profili social, utilizzazione e disponibilità della Smart collegata tramite intercettazioni ambientali e dati, nonché conversazioni intercettate di valore confessorio ritenute decisive. La Corte ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del travisamento e adeguata la quantificazione della pena dato il ruolo, la modalità del reato, la capacità delinquenziale e la personalità negativa dell'imputato. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione: il difetto doveva essere adeguatamente motivato e contrastare la motivazione dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto le censure generiche e ripetitive rispetto a quanto già argomentato in appello.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione degli indizi e degli elementi indiziari. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse valutato correttamente e in modo coerente dai giudici di merito, con elementi convergenti che superano il dubbio.
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina. Applicata per la qualificazione del fatto quale rapina pluriaggravata in concorso.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto le attenuanti generiche non applicabili/insufficienti alla luce della gravitaà del fatto e della personalità del reo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, incluse le spese processuali e la condanna a pagare somme alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare il ricorrente.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 56937/2017)
Richiamata in relazione al travisamento: anche una lieve alterazione dell'aspetto esteriore può integrare l'aggravante se idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Massime di principio
- La mancata effettuazione di riconoscimenti personali o di una perizia antropometrica non impedisce l'affermazione della responsabilità se sussiste un quadro probatorio convergente (video nitidi, confronti fotografici, corrispondenza di indumenti, intercettazioni, disponibilità di un veicolo collegabile al fatto).
- Fotogrammi che ritraggono il volto, se confrontabili con fotografie a volto scoperto e inseriti in un contesto probatorio unitario, possono avere efficacia probatoria elevata anche senza perizie tecniche supplementary.
- Intercettazioni contenenti affermazioni che danno per scontata la partecipazione al reato o che rivelano comportamenti di occultamento/distruzione di prove possono assumere valore confessorio e rafforzare l'identificazione.
- L'aggravante del travisamento si realizza anche con alterazioni minime dell'aspetto, purché idonee a rendere più difficoltoso il riconoscimento; confessioni del travisamento nelle intercettazioni rafforzano la qualificazione aggravante.
- La giovane età può costituire elemento attenuante, ma perde rilievo se la condotta e la personalità dell'imputato mostrano calcolo, freddezza, sopralluoghi e capacità organizzative che indicano elevata pericolosità criminale.
- In cassazione non sono accolte censure che semplicemente riproducono le critiche già sollevate e adeguatamente motivate dai giudici di merito; occorre confrontare e confutare specificamente la motivazione delle sentenze impugnate.
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