Sentenza n. 405/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 85/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 85/2024, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 85/2024, regolarmente notificata e divenuta definitiva. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nel titolo giudiziale, oltre alla quota delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa all'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, direttamente o tramite funzionario delegato, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di condanna.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, in assenza di specifiche contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, comporta l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, conferendogli i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio.
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