Cassazione Penale, Sentenza n. 3169/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello cautelare presentato dall'imputato volto a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare carceraria per la mancata ripetizione dell'interrogatorio di garanzia dopo che il giudice iniziale si era dichiarato incompetente. Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni accusatorie rese dalla coindagata Verman Oksana, richiamate nel provvedimento cautelare definitivo del GIP di Catanzaro, avessero introdotto nuovi elementi rilevanti a suo carico tali da richiedere la rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 302 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la misura cautelare disposta da un giudice poi dichiaratosi incompetente non perde efficacia se il giudice competente, entro i termini, emette una propria ordinanza e non sono stati contestati fatti nuovi o non sussistono indizi o esigenze cautelari diversi rispetto a quelli originari. Le dichiarazioni della coindagata Verman Oksana sono state ritenute meramente confermative del quadro indiziario già delineato e non idonee a modificare sostanzialmente la fattispecie imputata, per cui non era necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Riguarda l'efficacia delle misure cautelari applicate da un giudice poi dichiaratosi incompetente; la Corte conferma che tali misure non decadono automaticamente se il giudice competente adotta entro termini una propria ordinanza, salvo che sussistano fatti nuovi o indizi/circostanze cautelari diversi
art. 302 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente in tema di ripetizione dell'interrogatorio di garanzia; la Corte richiede che la ripetizione sia necessaria solo quando emergano fatti nuovi o un diverso quadro indiziario rispetto a quello già noto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per il ricorrente; applicata qui con condanna al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsioni procedurali collegate agli adempimenti di cancelleria in caso di decisione di inammissibilità; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti
Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)
Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001
Principio consolidato secondo cui non è necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia quando non siano contestati fatti nuovi o non emergano indizi o esigenze cautelari diversi rispetto all'ordinanza originaria
Sez. 6, n. 2715 del 08/11/2017 (dep. 2018, Lo Schiavo/Loschiavo)
Sez. 6, n. 2715 del 08/11/2017
Specificazione giurisprudenziale che definisce "fatti nuovi" come quelli idonei a incidere significativamente sulla conformazione dell'episodio addebitato e dunque a rendere necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia
Sez. 4, n. 13251 del 22/01/2004
Sez. 4, n. 13251 del 22/01/2004
Affermato che le dichiarazioni rese da altri soggetti, se meramente confermative del quadro indiziario già delineato, non mutano nella sua essenza l'ordinanza cautelare e non impongono la rinnovazione dell'interrogatorio
Massime di principio
- La misura cautelare disposta da un giudice poi dichiaratosi incompetente resta efficace se il giudice competente adotta tempestivamente una propria ordinanza e non emergono fatti nuovi o diversi indizi cautelari
- Per essere considerata "nuova" e giustificare la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia, una dichiarazione deve incidere concretamente e significativamente sulla conformazione del fatto contestato, non limitarsi a confermare elementi già noti
- Le dichiarazioni di coindagati o di terzi non sono automaticamente idonee a mutare il quadro indiziario: occorre valutare la specificità e la capacità di introdurre circostanze realmente diverse rispetto a quanto già acquisito
- Per impugnare con successo l'assenza di un nuovo interrogatorio di garanzia è necessario indicare con precisione quali fatti nuovi siano emersi e come questi alterino la posizione dell'indagato, evitando censure generiche
- In sede di cassazione le questioni di fatto o le critiche alla valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a contestazioni generiche della motivazione senza indicare profili di diritto rilevanti
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