Sentenza del 12/07/2016 n. 590 - Comm. Trib. Prov. Brescia
RISCOSSIONE - Prescrizione - Cartelle di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività - Prescrizione decennale - Atti interruttivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della prescrizione breve è stata disattesa. La cartella non impugnata è divenuta definitiva e la sua notificazione ha interrotto la prescrizione; da tale notificazione decorre un nuovo termine decennale per la pretesa tributaria statale, salvo ulteriori atti interruttivi. Il testo non indica espressamente l'esito formale del giudizio, ma il principio enunciato è favorevole all'Amministrazione finanziaria o all'agente della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione della pretesa tributaria contenuta in una cartella di pagamento non impugnata. Il contestante sosteneva, in sostanza, che il credito fosse soggetto a un termine prescrizionale più breve e fosse ormai prescritto. La decisione ha invece affermato che, trattandosi di tributi di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale, la pretesa incorporata nella cartella è soggetta a prescrizione decennale. La notifica della cartella costituisce inoltre un valido atto interruttivo della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine.
Massime di principio
- Per i crediti tributari di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale, la pretesa contenuta in una cartella di pagamento può essere soggetta al termine ordinario decennale, anziché a un termine più breve.
- La mancata impugnazione della cartella nei termini ordinari ne determina la definitività e impedisce, di regola, di contestare successivamente i vizi propri o l'an della pretesa, salvo specifiche eccezioni.
- La notificazione della cartella è idonea a interrompere la prescrizione; dal momento della notifica inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare la natura del credito, la data di valida notifica della cartella e l'eventuale presenza di ulteriori atti interruttivi notificati successivamente.
- Il principio non va applicato automaticamente a ogni entrata o sanzione: il termine prescrizionale può variare in base alla specifica natura del credito e alla normativa applicabile.
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