Cassazione Penale, Sentenza n. 6057/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 24/06/2024 del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza diretta alla revoca del decreto di confisca di prevenzione emesso il 04/07/2017. Le censure invocate erano: nullità del provvedimento per inosservanza ed errata applicazione della legge alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019; inesistenza di correlazione tra pericolosità sociale e acquisto dei beni confiscati, ovvero mancato accertamento di reati produttivi di reddito; vizi procedurali e difetti di motivazione.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili come generici e manifestamente infondati. La Corte ha confermato che il rimedio corretto per impugnare un provvedimento definitivo di confisca fondato su pericolosità generica, alla luce della giurisprudenza consolidata, è l'istanza di revoca prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione. Inoltre la Corte ha rilevato che la declaratoria di illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 24/2019 non investe le disposizioni (art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011) mediante le quali la confisca può essere disposta nei confronti di chi vive abitualmente con i proventi di attività delittuose; nel caso concreto il decreto del 2017 risultava fondato anche su tale motivo, non adeguatamente contestato dai ricorrenti. È stata poi richiamata l'ulteriore ragione di inammissibilità per carattere reiterativo dell'istanza, essendo già stata rigettata precedente richiesta con ordinanza del 07/03/2023. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel dispositivo (testo: condanna al pagamento della somma di euro tre).
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) - art. 28
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
L'art. 28 disciplina l'istanza di revoca delle misure di prevenzione patrimoniali; la Corte afferma che tale rimedio è quello proprio per impugnare un provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, non l'incidente di esecuzione.
Codice di procedura penale - art. 606
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) e comma 3, cod. proc. pen.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione e la disciplina dell'inammissibilità; la Corte le applica per dichiarare i ricorsi generici e inammissibili.
Codice di procedura penale - art. 616
Consente alla Corte di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; applicata nel caso per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 - art. 4 e art. 1
art. 4, comma 1, lett. c) e lett. e); art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 159/2011
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale (su lett. e riferita alla lett. a) ma non ha investito la lett. c che rimane valida. L'uso combinato di art. 1 e art. 4 giustifica la confisca anche quando il soggetto vive abitualmente dei proventi delittuosi; nel caso concreto il decreto si fondava anche su questa previsione.
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Dichiarò l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di confisca (principalmente riguardanti la confisca basata sulla pericolosità generica), ma non estendeva la declaratoria alle disposizioni che consentono la confisca per chi vive dei proventi delittuosi; pertanto non ha automaticamente reso infondate tutte le misure pregresse.
Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 3513 del 16/12/2021
Sez. U, sentenza n. 3513/16/12/2021 (dep. 31/01/2022)
Ha stabilito il principio secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, il rimedio esperibile per far valere il difetto originario dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale fondata sulla pericolosità generica è l'istanza di revoca di cui all'art. 28 d.lgs. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Principio richiamato per valutare la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando l'irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di appello o ricorso negligente o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Avverso una confisca di prevenzione definitiva fondata sulla pericolosità generica il rimedio corretto, anche dopo la sentenza Corte cost. n. 24/2019, è l'istanza di revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011; non va impiegato l'incidente di esecuzione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale non annulla automaticamente tutte le misure emesse in precedenza: occorre verificare se il provvedimento impugnato si fonda anche su altri presupposti normativi rimasti validi (ad es. vivere abitualmente dei proventi delittuosi).
- Se un'istanza analoga era già stata rigettata, una nuova richiesta reiterativa può essere dichiarata inammissibile per carattere ripetitivo.
- Un ricorso generico o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e all'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In situazioni simili, prima di proporre impugnazioni in Cassazione conviene accertare il rimedio processuale specifico (revoca ex art. 28 o altro) e valutare attentamente la base normativa effettiva su cui si fonda la misura impugnata.
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