Sentenza del 04/03/2015 n. 4337 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per effetto del condono, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite. Le spese della fase di giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna parte resta a proprio carico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento riguardante il reddito derivante dall'attività di consulente del lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, depositando la relativa domanda. La Direzione provinciale di Bari ha successivamente comunicato che la domanda di definizione risultava regolare.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
definizione agevolata della controversia
La norma consente, al ricorrere dei presupposti previsti, di definire agevolmente determinate controversie tributarie. Nel caso esaminato, la domanda presentata dal contribuente è stata verificata come regolare, con conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante condono o altra procedura di definizione agevolata, il giudizio può essere dichiarato estinto senza che il giudice debba esaminare nel merito la legittimità dell'accertamento.
- Il contribuente deve dimostrare di avere presentato una domanda di definizione conforme alla legge e di avere adempiuto agli eventuali obblighi richiesti; la regolarità della domanda è decisiva per ottenere l'estinzione del processo.
- La mancata costituzione o il mancato riscontro dell'amministrazione non impediscono necessariamente la decisione: il giudice può basarsi sulla documentazione acquisita, comprese le comunicazioni dell'ufficio competente.
- L'estinzione per condono non equivale a una pronuncia di vittoria nel merito sull'illegittimità dell'accertamento, ma produce la chiusura della lite per effetto della definizione agevolata.
- In caso di estinzione conseguente a condono, le spese possono essere compensate, con la conseguenza che ciascuna parte sostiene i propri costi.
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