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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40668/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per falsità in atto pubblico e uso di atto falso. L'unico motivo deduceva l'erroneità dell'affermazione di responsabilità, ma secondo la Corte si trattava di censure meramente fattuali, dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 476 c.p.

    Norma richiamata quale base della condanna per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, confermata in appello e non sindacabile nel merito in cassazione sulla base di mere deduzioni fattuali.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata quale titolo della contestazione relativa all'uso/partecipazione alla falsità; la sentenza conferma la responsabilità già accertata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che si risolvono in mere deduzioni di fatto sono inammissibili.
  • Quando la sentenza impugnata ha già confermato la responsabilità penale, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con specifici vizi di legittimità; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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