Sentenza del 08/06/2015 n. 2484 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Aumento capitale - Rinuncia prestito anni precedenti - Presupposto reddito sintetico - Esclusione - Soggetto contribuente - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva considerato l’aumento di capitale effettuato dal contribuente nella società partecipata come un esborso finanziario rilevante ai fini della determinazione sintetica del reddito. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, dimostrando che l’aumento di capitale non era stato finanziato mediante una nuova disponibilità finanziaria, bensì attraverso la rinuncia a prestiti precedentemente erogati alla società negli anni anteriori. Pertanto, l’operazione non costituiva una spesa o un investimento effettuato con redditi non dichiarati nell’anno accertato.
La decisione
La prova fornita dal contribuente è stata ritenuta idonea ad assolvere l’onere probatorio posto a suo carico. È stato riconosciuto che l’aumento di capitale derivante dalla rinuncia a crediti pregressi non rappresentava un nuovo esborso finanziario e non poteva quindi costituire presupposto per la determinazione sintetica del reddito. La pretesa impositiva è stata dichiarata illegittima e l’accertamento è stato annullato, nei limiti della contestazione.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico del reddito
Ai fini dell’accertamento sintetico, una spesa o un investimento può essere utilizzato come indice di capacità contributiva solo se rappresenta effettivamente una disponibilità finanziaria impiegata dal contribuente nel periodo d’imposta considerato.
Onere probatorio del contribuente nell’accertamento sintetico
Il contribuente può superare la presunzione derivante dalla spesa contestata dimostrando la provenienza delle somme o, come nel caso concreto, che non vi è stato alcun nuovo esborso, poiché l’operazione è stata realizzata mediante la rinuncia a un credito preesistente.
Massime di principio
- Un aumento di capitale non costituisce automaticamente un indice di reddito non dichiarato: occorre verificare con quali risorse sia stata realizzata l’operazione.
- La rinuncia del socio a un finanziamento precedentemente concesso alla società può configurare un conferimento mediante compensazione o utilizzo di un credito pregresso, senza generare un nuovo esborso nell’anno accertato.
- Per contestare efficacemente un accertamento sintetico è essenziale produrre documentazione coerente e tracciabile, come contratti di finanziamento, scritture contabili, bilanci, delibere societarie e prova della rinuncia al credito.
- L’Amministrazione finanziaria deve considerare la reale natura economica dell’operazione e non può qualificare come spesa corrente un’operazione finanziata con risorse o crediti sorti in anni precedenti.
- La prova deve collegare in modo puntuale il credito pregresso all’aumento di capitale e dimostrare che non siano state impiegate ulteriori somme nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.
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