Cassazione Civile, Ordinanza n. 18792/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dirigenti medici avevano ottenuto in primo grado, e poi in appello, la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento dell'indennità di pronta disponibilità per il periodo 8 maggio 2008-7 marzo 2014 nella misura di euro 41,32 per turno, anziché euro 20,66 previsti dalla contrattazione nazionale. La Corte d'appello aveva ritenuto vincolante una delibera aziendale del 1999 che aveva aumentato l'importo dell'indennità e aveva escluso che l'azienda avesse provato l'indisponibilità del fondo. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005 e dell'art. 51 del CCNL 1998-2001, sostenendo che l'aumento dell'indennità era possibile solo tramite accordo collettivo decentrato e solo nei limiti della capienza del fondo aziendale; ha inoltre dedotto che il regolamento aziendale richiamato dai medici era comunque inefficace e subordinava il trattamento di miglior favore alla disponibilità annuale del fondo, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo dei dirigenti in mancanza della condizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ritenendo fondato il motivo di violazione dei contratti collettivi. Ha richiamato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni nelle quali si è affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo tramite contratti collettivi e alle condizioni da essi previste; che la contrattazione integrativa può rideterminare in aumento l'indennità di pronta disponibilità solo entro i limiti delle risorse del fondo aziendale e per il periodo di efficacia consentito; che un atto deliberativo risalente al 1999 non può fondare, da solo, un diritto alla maggiorazione in assenza di successivi interventi contrattuali compatibili con le risorse disponibili. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda dei dirigenti medici. Ha compensato integralmente le spese dell'intero processo e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È sufficiente una chiara esposizione delle ragioni di censura per ricondurre il motivo a una delle ipotesi tipiche di legittimità, anche se la rubrica non è formalmente corretta.
art. 366 n. 4 c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso non richiede la formale e puntuale indicazione della fattispecie ex art. 360, purché il motivo consenta di individuare chiaramente la censura e la decisione richiesta.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata la disciplina del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione richiama per relationem le precedenti decisioni della Corte che hanno già ricostruito il quadro contrattuale.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione dell'amministrazione.
art. 2697 c.c.
Chi fa valere un diritto sottoposto a condizione sospensiva deve provare l'avveramento della condizione costitutiva del diritto stesso.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Accolta la censura e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Nel caso non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 17 e 55 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
La Corte li interpreta nel senso che l'indennità di pronta disponibilità non può essere aumentata unilateralmente oltre i limiti e le condizioni della contrattazione collettiva.
art. 51 CCNL 1998-2001
È richiamato quale base della disciplina dell'indennità e dei suoi limiti, coordinata con la contrattazione successiva.
art. 5 CCNL 3.11.2005
La contrattazione aziendale ha efficacia temporalmente limitata e deve rispettare i vincoli delle risorse disponibili.
art. 5 CCNL 8.6.2000
La contrattazione integrativa è rimessa ai limiti posti dalla contrattazione nazionale e dalle disponibilità aziendali.
art. 4 CCNL 5.12.1996
È richiamato per affermare la limitazione temporale ed economica della contrattazione integrativa.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici del personale possono essere attribuiti solo in base a contratti collettivi e alle condizioni da essi stabilite; un atto unilaterale dell'amministrazione non basta a fondare un diritto alla corresponsione di un emolumento maggiore.
- Quando la contrattazione nazionale rimette alla contrattazione integrativa la possibilità di aumentare un'indennità, tale potere è condizionato sia dalla disponibilità delle risorse del fondo aziendale sia dall'efficacia temporale della disciplina integrativa; il diritto alla maggiorazione non può essere desunto da un atto risalente e non più coerente con il quadro contrattuale sopravvenuto.
- Se il conseguimento di un trattamento economico è subordinato a una condizione sospensiva legata alla disponibilità del fondo o ad altro evento costitutivo, chi ne invoca il pagamento deve provare l'avveramento della condizione ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- In sede di legittimità, la specificità del motivo non richiede formule sacramentali: è sufficiente che il ricorso consenta di comprendere con chiarezza la violazione dedotta e il provvedimento richiesto.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18702/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18703/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18704/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18705/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18706/2022 del 10/06/2022
- ordinanza_civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18707/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →