Sentenza n. 1692/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del Comune di Cossato n. 175 del 28.11.2024, successivamente notificata, avente ad oggetto la “demolizione e rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art.31 d.p.r. 380/2001 e in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.167 del d.lgs 42/2004 su terreni ubicati in via Giovanni Amendola n.201 e censiti al CT Fg.28, mapp. 463, 465, 587; NCEU Foglio 28 – Mapp. 465, sub.8”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi e per quanto occorrer possa: la comunicazione di avvio del procedimento prot. 24975 del 28.08.2024, il verbale del sopralluogo del 14.11.2024 e la “Relazione tecnica di accertamento della regolarità edilizia redatta in data 28/11/2024”, di cui si riferisce nelle premesse dell’ordinanza di demolizione; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere ritenute realizzate in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare autolavaggio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione limitatamente all'impianto di lavaggio self service a spazzole e al manufatto contenente i quadri elettrici, non contestando la parte relativa a un box deposito, successivamente rimosso. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 3, 7, 8, 10 e 21-nonies l. 241/1990, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, difetto di motivazione e istruttoria e violazione del principio di proporzionalità; erronea qualificazione delle opere come abusive, poiché realizzate sulla base di una SCIA del 2016, variante di un precedente titolo edilizio, e di un'autorizzazione paesaggistica del 2017; erronea applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, invece delle sanzioni previste dagli artt. 34 o 37 del medesimo decreto; insussistenza delle difformità dimensionali e localizzative contestate; illegittimità dell'ordinanza per il fatto che parte delle opere insisteva su area di proprietà di terzi, in quanto il ricorrente disponeva dell'area in forza di una scrittura privata del 2003. Il Comune sosteneva che l'impianto fosse significativamente più alto e largo rispetto alla rappresentazione progettuale e che il manufatto dei quadri elettrici fosse parzialmente traslato rispetto ai titoli abilitativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato parzialmente l'ordinanza. Il primo motivo è stato respinto: gli ordini repressivi degli abusi edilizi sono provvedimenti vincolati, fondati sull'accertamento tecnico dell'abusività, e non richiedono necessariamente la comunicazione di avvio; comunque, nel caso concreto, la comunicazione inviata dal Comune era sufficientemente specifica e aveva consentito al ricorrente di presentare osservazioni. Queste ultime, tuttavia, si erano limitate a segnalare il contenzioso civile con il proprietario dell'area limitrofa, senza fornire elementi concreti sulla regolarità edilizia delle opere. Il secondo motivo è stato accolto nella parte relativa all'insussistenza della difformità. La SCIA del 2016 indicava la posizione e la superficie complessiva dell'impianto, ma non quotava espressamente altezza e larghezza del meccanismo automatico, la cui rappresentazione grafica aveva carattere meramente indicativo. Poiché erano state rispettate la superficie, la lunghezza, la larghezza complessiva e la distanza tra le rotaie previste dal progetto, il Comune non poteva ricavare le dimensioni legittime dell'apparecchio dal confronto tra una rappresentazione non quotata e manufatti diversamente rappresentati. Anche la collocazione del manufatto dei quadri elettrici risultava sostanzialmente conforme; l'eventuale traslazione, non adeguatamente provata, sarebbe stata comunque marginale e non significativa sul piano edilizio e paesaggistico. Ne conseguiva l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 all'impianto e al manufatto connesso, non risultando opere eseguite in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il box deposito, distinto e non funzionalmente collegato, non poteva essere considerato parte di un unico intervento unitario. È stato accolto anche il terzo motivo: la scrittura privata del 2003 dimostrava la legittima disponibilità dell'area al momento della SCIA e dei lavori. La successiva contestazione civilistica della nuova proprietaria, rimessa al giudice ordinario, non rendeva abusivi gli interventi sotto il profilo pubblicistico né invalidava i titoli edilizi e paesaggistici rilasciati. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
demolizione e rimessione in pristino per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
La sanzione demolitoria non è applicabile quando l'opera, assentita dai titoli edilizi e paesaggistici, non risulti in concreto difforme in modo rilevante, né eseguita in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente come disciplina della fiscalizzazione degli abusi, ma non applicato dal TAR, che ha escluso a monte l'abusività rilevante delle opere contestate.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente quale disciplina sanzionatoria alternativa, ma non applicato poiché il TAR ha ritenuto insussistente la difformità contestata.
art. 167 d.lgs. 42/2004
L'autorizzazione paesaggistica del 2017 costituiva il titolo paesaggistico correlato all'intervento; la contestazione di una difformità significativa non è risultata provata.
artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio, pur non necessaria per un ordine vincolato di repressione edilizia, nel caso concreto era sufficientemente specifica e aveva consentito la partecipazione dell'interessato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dell'autotutela, ma non posto a fondamento autonomo della decisione, che ha risolto la controversia escludendo l'abusività e la difformità delle opere.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Ha consentito al Comune non costituito di trasmettere gli atti del procedimento.
Massime di principio
- Gli ordini di demolizione per abusi edilizi sono provvedimenti vincolati e, in linea generale, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento; qualora l'amministrazione scelga comunque di inviarla, la comunicazione deve consentire all'interessato di comprendere con sufficiente precisione le opere oggetto di verifica.
- Quando il titolo edilizio rappresenta un impianto meccanico senza indicarne espressamente le specifiche dimensionali, l'amministrazione non può desumere le dimensioni vincolanti da una raffigurazione grafica meramente indicativa, soprattutto se risultano rispettate la posizione e la superficie complessiva progettate.
- La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 presuppone che l'opera sia stata eseguita in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; non può essere applicata sulla base di difformità non adeguatamente provate o marginali e non significative sotto il profilo edilizio e paesaggistico.
- Opere tra loro connesse funzionalmente possono essere valutate unitariamente, ma un manufatto distinto e non funzionalmente collegato non può essere automaticamente ricondotto al medesimo intervento edilizio abusivo ai fini della qualificazione complessiva e della sanzione.
- La disponibilità dell'area richiesta per la realizzazione di un intervento edilizio può risultare da un titolo privatistico; la successiva controversia civilistica sulla proprietà o sull'utilizzo dell'area non rende di per sé abusivo l'intervento sotto il profilo pubblicistico né invalida i titoli edilizi e paesaggistici già conseguiti.
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