Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32579/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in tentata estorsione (capo A: artt. 110, 112, 56, 629 c.p.) e per detenzione illecita e introduzione di hashish nel penitenziario (capo B: artt. 110, 112 c.p., 73, comma 4 e 80, comma 1, lett. g, d.P.R. n. 309/1990). Albergatore lamenta genericità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e la mancata riduzione della pena. D'Addio deduce violazione di legge e vizi di motivazione per il diniego di escutere la persona offesa Gennaro Melluso come "testimone assistito" ai sensi dell'art. 210 c.p.p., chiede la valutazione delle sue dichiarazioni secondo l'art. 192, comma 3 c.p.p., ricorre per l'assoluzione rispetto ai capi 1 e 2 dell'imputazione e chiede la riqualificazione del reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (art. 392 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Albergatore l'inammissibilità è motivata dalla genericità dell'impugnazione e dalla mancata indicazione dei capi o punti specifici della decisione (art. 581, lett. a c.p.p.). Per D'Addio i motivi sono ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello ha correttamente valutato l'assenza di collegamento probatorio con altro procedimento che giustificasse la qualificazione di Melluso quale testimone assistito (art. 371, comma 2, lett. b c.p.p.) e ha ricostruito fattualmente che Melluso subì un principio di aggressione, riuscì a sottrarsene e che la pretesa da lui subita (versamento di euro 2.000 quale presunto risarcimento per il sequestro di telefoni) riguardava un'obbligazione fondata su violazione dei regolamenti penitenziari, dunque non giudizialmente azionabile: manca il presupposto per la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Principio di concorso di persone nel reato: usato per qualificare la partecipazione degli imputati ai reati contestati.

  • art. 112 c.p.

    Norma sulla responsabilità per il reato tentato o consumato a seguito di più azioni: invocata per i reati contestati in concorso.

  • art. 56 c.p.

    Tentativo: applicata alla tentata estorsione contestata.

  • art. 629 c.p.

    Estorsione: norma di riferimento per il capo A; la Corte ha ritenuto configurata la fattispecie di tentata estorsione.

  • art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina delle sostanze stupefacenti: richiamata per la qualificazione della detenzione/introduzione di hashish nel penitenziario.

  • art. 80, comma 1, lett. g d.P.R. n. 309/1990

    Circostanze aggravanti specifiche per stupefacenti: applicata nella valutazione del capo B.

  • art. 210 c.p.p.

    Regime del "testimone assistito": la Corte ha ritenuto che tale forma non fosse applicabile in assenza di un collegamento probatorio con altro procedimento, per cui il diniego di escussione in quella veste non costituisce vizio.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Valutazione della testimonianza della persona offesa: la censura sulla valutazione delle dichiarazioni è stata ritenuta inidonea a sovvertire la decisione, data la ricostruzione fattuale svolta in appello.

  • art. 371, comma 2, lett. b c.p.p.

    Collegamento probatorio tra procedimenti: la Corte ha richiamato la necessità di dimostrare tale collegamento per poter ritenere applicabile il regime del testimone assistito.

  • art. 581, lett. a c.p.p.

    Forma dell'impugnazione in cassazione: la mancata indicazione dei capi o punti di decisione ha determinato l'inammissibilità del ricorso per genericità.

  • art. 392 c.p.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza: la Corte ha chiarito che è configurabile solo se l'oggetto della pretesa fosse giudizialmente aggredibile; nel caso concreto la pretesa era fondata su violazione di regolamenti penitenziari e quindi non giudizialmente tutelabile, escludendo la riqualificazione.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione deve indicare con precisione i capi o i punti della decisione impugnata (art. 581 c.p.p.): l'omissione rende l'impugnazione inammissibile.
  • La qualifica di "testimone assistito" ex art. 210 c.p.p. richiede, per essere applicata, un collegamento probatorio con altro procedimento ai sensi dell'art. 371 c.p.p.; senza tale collegamento il diniego di escussione in quella veste difficilmente costituisce motivo fondato.
  • Per riqualificare un'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) è necessario che la pretesa fatta valere sia, in astratto, aggredibile giudizialmente: richieste fondate su violazioni di regolamenti interni (es. regolamenti penitenziari) possono non essere giudizialmente azionabili e quindi non costituire base per tale reato.
  • I vizî di motivazione devono essere specifici e collegati alla ricostruzione probatoria concreta: critiche generiche o astratte alla motivazione non sono idonee a sostenere il ricorso in cassazione.
  • La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende sono conseguenze tipiche dell'inammissibilità o del rigetto dei ricorsi in cassazione quando le doglianze risultino infondate o formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.