Cassazione Penale, Ordinanza n. 17983/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in sentenza definitiva, perché il condannato non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento della provvisionale posto come condizione del beneficio. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge penale, sostenendo che il mancato pagamento non gli era imputabile poiché la persona offesa, costituita parte civile, avrebbe rinunciato al credito, circostanza che avrebbe reso ingiustificata la revoca. In sostanza, si contesta che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato la causa sopravvenuta del mancato adempimento e le vicende civilistiche intervenute dopo la sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, richiamando il principio per cui la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, c.p. ha natura dichiarativa ed è fondata sulla mera ricognizione del mancato assolvimento della condizione imposta; il giudice dell'esecuzione può valutare solo l'eventuale assoluta impossibilità di adempiere dedotta dal condannato, ma non è tenuto a considerare vicende civilistiche sopravvenute, come la rinuncia al credito della persona offesa, che non incidono sulla revoca. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, c.p.
"Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168,comma primo, cod. pen., ha natura dichiarativa"
La revoca del beneficio è atto dovuto e ricognitivo del mancato adempimento della condizione; il giudice dell'esecuzione non esercita discrezionalità sul punto, salvo la verifica di una dedotta impossibilità assoluta di adempiere.
Corte cost. n. 186 del 2000
"per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione"
È richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per mancato adempimento della condizione imposta ha natura dichiarativa e non comporta valutazioni discrezionali del giudice dell'esecuzione sul merito della scelta già compiuta in sentenza.
- Nel giudizio esecutivo, il condannato può opporre solo l'assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi cui il beneficio era subordinato; non rilevano, invece, vicende civilistiche sopravvenute che non incidano sull'adempimento in sé.
- La rinuncia al credito da parte della persona offesa o altre vicende successive relative al rapporto obbligatorio non impediscono la revoca del beneficio se la condizione non è stata rispettata nei termini stabiliti.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, è legittima la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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