Cassazione Penale, Sentenza n. 3874/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentato furto aggravato di un computer in un centro commerciale. Di Marzio deduce: (1) nullità della dichiarazione di assenza per presunta irregolare notificazione del decreto di citazione (notificato all'avvocato d'ufficio nonostante la sua detenzione anteriore) e (2) omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Fiorese deduce: (1) mancata applicazione della desistenza volontaria o del recesso attivo, asserendo di avere interrotto l'azione prima che la vigilanza intervenisse, e (2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'abbandono dell'idea criminosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Per Di Marzio: il primo motivo è infondato perché la notifica al difensore d'ufficio presso il domicilio eletto era valida e, comunque, qualsiasi nullità di quella fase doveva essere dedotta entro i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; inoltre, quando la detenzione per altra causa non risulta agli atti non vige obbligo di ricerche d'ufficio. Il secondo motivo è inammissibile perché la richiesta di sospensione condizionale e l'applicazione di art. 131-bis non erano state impugnate in appello e richiedono accertamenti di merito, quindi non deducibili in Cassazione. Per Fiorese: il motivo sulla desistenza/recesso è inammissibile perché la ricostruzione fattuale fornita in Cassazione non era già proposta in sede di merito e la qualificazione giuridica richiesta presuppone accertamenti di fatto; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta valutazione discrezionale del giudice di merito, congruamente motivata in relazione ai precedenti dell'imputato e alla non rilevanza del mero tentativo quale automatica attenuante. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'errata dichiarazione di assenza; la Corte non ritiene violato tale principio dato che la notificazione al difensore domiciliatario era valida e conoscibile
art. 179 cod. proc. pen.
Richiama il principio che la nullità assoluta della notificazione sussiste solo se omessa o inidonea a dare conoscenza effettiva dell'atto
art. 171 cod. proc. pen.
Distinzione tra nullità a regime intermedio e nullità assoluta: vizi formali non equivalgono automaticamente a nullità insanabile
art. 180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la contestazione dovesse essere sollevata in primo grado
art. 184 cod. proc. pen.
Richiamata la possibilità di sanatoria delle nullità quando la parte compaia o rinunci a comparire
art. 131-bis cod. pen.
Invocata dal ricorrente per causa di non punibilità; la Corte osserva che la questione non era stata prospettata in appello e presuppone valutazioni di merito non deducibili in Cassazione
art. 56 commi 3 e 4 cod. pen.
Norme su desistenza volontaria e recesso attivo; la Corte rileva che la loro applicazione richiede accertamenti fattuali (volontarietà e tempestività dell'abbandono) non svolgibili in sede di legittimità se non emergenti dal merito
artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 cod. proc. pen.
Principi che limitano il sindacato della Cassazione a questioni dedotte in appello o rilevabili d'ufficio; la Corte li applica per escludere questioni nuove
art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Prevede che il giudice d'appello possa pronunciarsi d'ufficio sulla sospensione condizionale, ma la Corte precisa che non sempre può supplire all'omessa impugnazione e che esistono limiti legati al principio devolutivo
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio cause di non punibilità in determinate condizioni; la Corte richiede indicazione dei presupposti che giustificherebbero tale intervento
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle attenuanti/aggiuntive; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito se motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La nullità della notificazione è assoluta solo se l'atto non è pervenuto o è inidoneo a dare conoscenza effettiva; vizi formali possono essere nullità a regime intermedio e devono essere dedotti nei termini previsti (art. 180 c.p.p.) o risultare non sanati
- La notifica al difensore domiciliatario che abbia accettato la domiciliazione è valida anche se l'imputato è detenuto per altra causa, salvo che lo stato di detenzione risulti dagli atti o sia conosciuto al giudice
- Questioni nuove di fatto o che richiedono accertamenti probatori non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; molte eccezioni (soprattutto ricostruzioni fattuali quali desistenza o recesso) devono essere trattate in sede di merito
- La sospensione condizionale della pena e l'applicazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere dedotte in sede d'appello per non essere precluse in Cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio senza necessità di indagini di fatto
- La valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata e non è sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica
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