Ordinanza n. 1992/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione, anche ex art. 56 c.p.a., del decreto di esclusione, datato 4.12.2025, notificato il 10.12.2025 (doc.1) dal concorso pubblico per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con p. D.G. 10 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per esame e titoli per allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, fondato sulla non idoneità fisica per alterazione della composizione corporea
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, inizialmente dichiarato non idoneo agli accertamenti psico-fisici di prima istanza per deficit della forza muscolare all’handgrip e per una percentuale di massa grassa superiore al parametro previsto, proponeva ricorso amministrativo ed era ammesso alla valutazione medica di seconda istanza. Anche all’esito della seconda istanza veniva dichiarato non idoneo, questa volta per alterazione della composizione corporea, con percentuale di massa grassa pari al 25,5%, e conseguentemente escluso dal concorso con decreto del 4 dicembre 2025. Con il ricorso il candidato chiedeva l’annullamento del decreto e la sospensione cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Gli accertamenti ponderali successivi prodotti in giudizio erano diretti a contestare la misurazione effettuata dagli organi concorsuali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. Ha ritenuto che la misurazione del peso e della percentuale di massa grassa riguardi parametri soggetti a variazione nel tempo e non replicabili, a parità di condizioni, al di fuori del contesto concorsuale. Di conseguenza, gli accertamenti ponderali successivi prodotti dal candidato non sono stati considerati idonei a smentire la rilevazione eseguita dagli organi concorsuali. Il Collegio ha inoltre ritenuto, in via prima facie, che il candidato non rientrasse nei parametri fisici richiesti per l’arruolamento e che tale ragione fosse autonomamente sufficiente a giustificarne l’esclusione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di adeguato fumus boni iuris.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di misura cautelare monocratica, anch’essa domandata dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare sull’esclusione da un concorso per inidoneità fisica, la misurazione del peso e della percentuale di massa grassa effettuata dagli organi concorsuali può assumere rilievo decisivo quando tali parametri siano soggetti a variazioni nel tempo e non siano replicabili a parità di condizioni al di fuori del contesto concorsuale.
- Accertamenti ponderali eseguiti successivamente alla visita concorsuale non sono, di per sé, idonei a smentire la misurazione effettuata dagli organi concorsuali quando il parametro fisico accertato sia variabile nel tempo.
- La non riconducibilità del candidato ai parametri fisici richiesti per l’arruolamento costituisce, in sede cautelare e ove prima facie accertata, ragione autonomamente sufficiente a giustificare l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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