Sentenza del 30/11/2016 n. 24407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato cartelle di pagamento relative a IRPEF e ILOR per gli anni d'imposta dal 1990 al 2003, sostenendo che non fosse stata provata la rituale notificazione degli atti presupposti e delle cartelle. Le Commissioni tributarie avevano accolto il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva. In Cassazione, l'Agenzia deduceva omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità della notificazione spettasse al concessionario della riscossione; lamentava inoltre l'omessa o contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto considerare l'Amministrazione finanziaria legittimata passivamente, poiché la controversia non riguardava soltanto vizi propri della notificazione, ma anche la decadenza e quindi la stessa sussistenza della pretesa tributaria. L'eventuale omessa notificazione di un atto presupposto può comportare la nullità dell'atto consequenziale e, se sono decorsi i termini decadenziali, l'estinzione della pretesa. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disposizioni richiamate dall'Agenzia per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa o contraddittoria motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; la Corte ha escluso che vi fosse stata una rilevante omessa pronuncia.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa dell'Agenzia nel giudizio di cassazione.
Art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Individua la legittimazione passiva nel processo tributario. Quando sono in discussione la titolarità o la decadenza della pretesa tributaria, il soggetto legittimato è l'ente titolare del credito, non il solo concessionario della riscossione.
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità dell'atto consequenziale può essere fatta valere impugnando tale atto e deducendo l'omessa notificazione dell'atto presupposto, oppure impugnando cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
Il contribuente può contestare un atto consequenziale non preceduto dalla regolare notificazione dell'atto presupposto. Il giudice deve interpretare la domanda e verificare, a seconda della scelta processuale, il solo vizio di notificazione oppure anche l'esistenza della pretesa tributaria.
Cass., Sezioni Unite, n. 5791/2008 e n. 16412/2007
L'omessa notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale; se nel frattempo sono maturati i termini di decadenza, può venir meno definitivamente la pretesa tributaria.
Cass. n. 15310/2009
La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario. Il concessionario eventualmente convenuto deve chiamare in giudizio l'ente, se vuole evitare di rispondere dell'esito della controversia; non sussiste un litisconsorzio necessario e il giudice non deve integrare d'ufficio il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la mancata notificazione di atti presupposti e deduce anche la decadenza dell'Amministrazione, il soggetto da convenire è normalmente l'ente titolare del credito tributario, anche se la notificazione materiale è stata eseguita dal concessionario.
- L'omessa o irregolare notificazione di un atto presupposto può rendere nullo l'atto successivo impugnato; se sono scaduti i termini per esercitare la potestà impositiva, la conseguenza può essere l'estinzione della pretesa.
- Il concessionario della riscossione non è necessariamente un contraddittore indispensabile: la sua mancata partecipazione non impedisce la decisione quando la controversia coinvolge la validità o la decadenza della pretesa tributaria dell'ente impositore.
- L'Amministrazione non può normalmente giustificare la mancata prova della notificazione sostenendo che tale prova sia nella disponibilità esclusiva del concessionario; i rapporti organizzativi tra ente e concessionario non pregiudicano il diritto di difesa del contribuente.
- Nel giudizio tributario è importante distinguere tra vizi propri della cartella, che possono riguardare il concessionario, e contestazioni sulla formazione, validità o decadenza del credito tributario, che coinvolgono l'ente impositore.
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