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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26150/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società esercente attività di noleggio con conducente impugnava un'ordinanza-ingiunzione irrogata da un Comune per il transito, in bacino San Chiara, di un'unità a motore adibita al trasporto persone in violazione del divieto previsto dall'ordinanza comunale n. 274 del 2015. In primo grado l'opposizione era stata accolta per ritenuta illegittimità della contestazione, anche sotto il profilo della libera concorrenza e della discriminazione tra operatori. In appello il Comune otteneva il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione, con motivazione centrata sul potere dell'ente di istituire una zona a traffico limitato acquea e sulla non rilevanza della segnalazione AGCOM richiamata dalla parte privata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi avverso la sentenza di appello, ma nelle more il Comune depositava un provvedimento di autotutela con cui revocava l'ordinanza-ingiunzione, deducendo così la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso perché, in sede di legittimità, è stato prodotto dal Comune il provvedimento amministrativo di revoca in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione. Da tale sopravvenienza la Corte ha tratto la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l'inammissibilità è derivata da una causa sopravvenuta e non da rigetto o inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, ordinanza comunale n. 274 del 22.04.2015

    La disposizione prevedeva un divieto di circolazione per determinate unità a motore adibite al trasporto persone; tuttavia la Corte non ne ha scrutinato la legittimità nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Ha consentito il deposito della memoria e la produzione documentale in prossimità della camera di consiglio, ritenuta ammissibile ai fini della verifica dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione del documento sopravvenuto è stata ritenuta ammissibile perché attinente all'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione, osservando che il raddoppio del contributo unificato opera solo in caso di rigetto o di inammissibilità originaria, non quando l'inammissibilità dipenda da una sopravvenuta carenza di interesse.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ma la Corte ne esclude l'operatività nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, sopravviene la revoca del provvedimento impugnato, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere, se rilevata in sede di legittimità, comporta la caducazione delle pronunce rese nei gradi di merito non passate in giudicato.
  • La produzione documentale diretta a provare la sopravvenuta revoca dell'atto impugnato è ammissibile se rileva ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione e dell'interesse a ricorrere.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta che elimina l'interesse alla decisione, e non da rigetto o inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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