Sentenza n. 3661/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente, per l’accertamento dell'obbligo di adempiere e condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in ordine alla istanza di nulla osta al lavoro subordinato (Decreto Flussi 2025) nel settore dell'edilizia, nell'interesse del sig. MIA Kafu e del sig. MIA Hanif - Pratiche n. RM5610308676 e n. RM5610308601;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato relative al Decreto Flussi 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulle istanze di nulla osta al lavoro subordinato, presentate nell’interesse di due cittadini stranieri per attività nel settore dell’edilizia. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio la Prefettura di Roma ha adottato due decreti di rigetto delle domande di rilascio del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione ha definito le istanze mediante l’adozione dei decreti di rigetto del 10 febbraio 2026. L’intervenuta conclusione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, indipendentemente dal contenuto sfavorevole dei provvedimenti sopravvenuti. La richiesta di nomina del commissario ad acta è rimasta priva di oggetto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione della controversia in rito.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che definisce il procedimento, anche se il provvedimento è di rigetto.
- L’adozione del provvedimento espresso durante il giudizio elimina l’inerzia oggetto dell’azione contro il silenzio e rende priva di oggetto la richiesta di nomina del commissario ad acta per l’adozione del provvedimento mancante.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di giudizio in considerazione della natura della decisione.
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