Sentenza del 23/03/2022 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Contributi consortili - Cartella di pagamento - Motivazione - Riferimento al piano di classifica - Sufficienza - Immobili compresi nel piano - Esistenza del vantaggio - Onere della prova da parte del consorzio - Non grava - Presunzione iuris tantum - Prova contraria da parte del contribuente - Possibile - Impugnazione del piano in sede amministrativa - Necessità - Non sussiste - Disapplicazione del giudice tributario - Possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la cartella di pagamento per contributi consortili sostenendo l'insufficiente motivazione e la mancanza della prova del vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili dalle opere di bonifica, nonché l'illegittimità del richiamo al piano di classifica quale titolo della pretesa
La decisione
la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando richiama un piano di classifica approvato dall'autorità competente: in tal caso non grava sul consorzio l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del vantaggio diretto e specifico sugli immobili, essendo operativa una presunzione iuris tantum a favore della sussistenza del vantaggio. Tuttavia il contribuente mantiene il diritto di fornire, nel giudizio tributario, la prova contraria per superare la presunzione, anche se non ha impugnato il piano in sede amministrativa; il giudice tributario può, se del caso, disapplicare il regolamento o l'atto amministrativo generale ritenuto illegittimo rispetto alle questioni dedotte in giudizio
Norme richiamate
richiama la competenza del giudice tributario e la possibilità di sindacare e disapplicare atti amministrativi in sede di giudizio tributario rispetto all'oggetto della controversia
Cass. 3365/17
giurisprudenza conforme che ha affermato la presunzione iuris tantum di vantaggio derivante dal richiamo al piano di classifica in cartella e la possibilità per il contribuente di provare il contrario in sede tributaria
Cass. 22099/18
conferma del principio secondo cui il consorzio non ha l'onere probatorio di provare il vantaggio una volta richiamato il piano approvato
Cass. 10393/22
ulteriore conferma che la presunzione di vantaggio è iuris tantum e che il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi o regolamenti se illegittimi rispetto alla domanda del contribuente
Massime di principio
- Il riferimento nella cartella di pagamento a un piano di classifica approvato è di norma sufficiente a motivare la pretesa contributiva senza che il consorzio debba provare ulteriormente l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico per ciascun immobile
- Si instaura una presunzione iuris tantum a favore della sussistenza del vantaggio derivante dalle opere di bonifica: è ribaltabile, ma gravano sull'istante (contribuente) gli oneri probatori per confutarla
- Il contribuente può fornire prova contraria nel giudizio tributario anche se non ha impugnato il piano amministrativamente; l'azione amministrativa non è condizione di ammissibilità per la deduzione in sede tributaria
- Il giudice tributario ha il potere di disapplicare regolamenti o atti amministrativi generali ritenuti illegittimi in relazione all'oggetto della controversia e può, quindi, pronunciarsi sulla legittimità concreta della pretesa contributiva
- Prassi consigliata: il consorzio deve assicurare che le cartelle richiamino chiaramente il piano approvato e identifichino gli immobili interessati; il contribuente che intenda contestare la sussistenza del vantaggio raccolga elementi probatori (es. assenza di benefici concreti, errori materiali nel piano) per poter efficacemente superare la presunzione
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