Sentenza del 23/03/2022 n. 1384 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Fermo di beni mobili registrati e preavviso - Qualificazione - Preavviso di fermo amministrativo - Impugnazione - Cartella di pagamento - Termine di cui all'art. 617 c.p.c. - "Azione di accertamento negativo" - Regole del processo di cognizione ordinario - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava il diritto dell'ente a procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo e/o la regolarità formale del preavviso, chiedendone l'annullamento
La decisione
la Corte ha qualificato l'impugnazione del preavviso di fermo come un'azione di accertamento negativo soggetta alle regole del processo di cognizione ordinario; di conseguenza non è applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel caso concreto l'appello è stato respinto perché permaneva un atto presupposto (una cartella di pagamento) i cui crediti non risultavano soddisfatti, per cui non è stato disposto l'annullamento del fermo
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
La norma che prevede un termine decadenziale per alcune impugnazioni è stata ritenuta non applicabile all'impugnazione del preavviso di fermo quando questa si configura come azione di accertamento negativo; per tale impugnazione si applicano le regole del processo di cognizione ordinario
art. 618 c.p.c.
Richiamato come riferimento in materia di impugnazioni, ma la pronuncia non estende l'applicabilità di norme speciali oltre quanto derivante dalla qualificazione dell'azione come accertamento negativo
Massime di principio
- L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo volta a contestare il diritto a iscrivere il fermo o la regolarità formale dell'atto va qualificata come azione di accertamento negativo e segue le regole del processo di cognizione ordinario, non i termini decadenziali di alcune impugnazioni speciali
- Se permane un atto presupposto valido e non soddisfatto (es. cartella di pagamento), il giudice può rifiutare di annullare il fermo; per ottenere l'effetto contrario occorre incidere sul titolo presupposto (annullamento, pagamento, estinzione del credito)
- Il ricorrente dovrebbe, in prima battuta, dedurre e provare l'inefficacia, l'inesistenza o l'estinzione del presupposto che legittima il fermo (pagamento, pronuncia di annullamento, ecc.) anziché limitarsi a prospettare vizi formali del preavviso
- Procedimentalmente è opportuno esperire l'azione di cognizione ordinaria (con l'onere probatorio e i tempi del processo ordinario) quando si contesta il diritto di iscrivere il fermo; non è sufficiente fare riferimento ai termini decadenziali dell'opposizione prevista per altri provvedimenti
- Prima di impugnare il preavviso conviene verificare la presenza e lo stato degli atti presupposti (cartelle, ruoli) e, se possibile, agire tempestivamente anche avverso tali atti o dimostrare il pagamento per rimuovere l'ostacolo al riesame del fermo
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