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Sentenza

Sentenza del 23/03/2022 n. 1384 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Fermo di beni mobili registrati e preavviso - Qualificazione - Preavviso di fermo amministrativo - Impugnazione - Cartella di pagamento - Termine di cui all'art. 617 c.p.c. - "Azione di accertamento negativo" - Regole del processo di cognizione ordinario - Applicabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava il diritto dell'ente a procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo e/o la regolarità formale del preavviso, chiedendone l'annullamento

La decisione

la Corte ha qualificato l'impugnazione del preavviso di fermo come un'azione di accertamento negativo soggetta alle regole del processo di cognizione ordinario; di conseguenza non è applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c. Nel caso concreto l'appello è stato respinto perché permaneva un atto presupposto (una cartella di pagamento) i cui crediti non risultavano soddisfatti, per cui non è stato disposto l'annullamento del fermo

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    La norma che prevede un termine decadenziale per alcune impugnazioni è stata ritenuta non applicabile all'impugnazione del preavviso di fermo quando questa si configura come azione di accertamento negativo; per tale impugnazione si applicano le regole del processo di cognizione ordinario

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato come riferimento in materia di impugnazioni, ma la pronuncia non estende l'applicabilità di norme speciali oltre quanto derivante dalla qualificazione dell'azione come accertamento negativo

Massime di principio

  • L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo volta a contestare il diritto a iscrivere il fermo o la regolarità formale dell'atto va qualificata come azione di accertamento negativo e segue le regole del processo di cognizione ordinario, non i termini decadenziali di alcune impugnazioni speciali
  • Se permane un atto presupposto valido e non soddisfatto (es. cartella di pagamento), il giudice può rifiutare di annullare il fermo; per ottenere l'effetto contrario occorre incidere sul titolo presupposto (annullamento, pagamento, estinzione del credito)
  • Il ricorrente dovrebbe, in prima battuta, dedurre e provare l'inefficacia, l'inesistenza o l'estinzione del presupposto che legittima il fermo (pagamento, pronuncia di annullamento, ecc.) anziché limitarsi a prospettare vizi formali del preavviso
  • Procedimentalmente è opportuno esperire l'azione di cognizione ordinaria (con l'onere probatorio e i tempi del processo ordinario) quando si contesta il diritto di iscrivere il fermo; non è sufficiente fare riferimento ai termini decadenziali dell'opposizione prevista per altri provvedimenti
  • Prima di impugnare il preavviso conviene verificare la presenza e lo stato degli atti presupposti (cartelle, ruoli) e, se possibile, agire tempestivamente anche avverso tali atti o dimostrare il pagamento per rimuovere l'ostacolo al riesame del fermo

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