Sentenza del 23/03/2022 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini - Obbligo denuncia penale - Motivazione per relationem - Conoscibilità atto richiamato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento che veniva emesso con raddoppio dei termini, motivato per relationem richiamando un processo verbale di constatazione rivolto a un fornitore della società di cui il ricorrente è socio; il contribuente denunciava il difetto di motivazione e l'impossibilità di conoscere gli elementi della pretesa impositiva perché il verbale richiamato non era allegato né reso conoscibile
La decisione
il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per difetto di motivazione: il raddoppio dei termini, secondo la normativa vigente ratione temporis fino alla riforma del 2015, può trovare fondamento esclusivamente nella sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale (senza che rilevino l'effettiva presentazione della denuncia o l'accertamento del reato), ma l'Amministrazione è comunque tenuta a mettere il contribuente in condizione di conoscere tutti gli elementi della pretesa; è dunque illegittimo motivare per relationem richiamando un processo verbale indirizzato a un fornitore se detto documento non è allegato o reso conoscibile, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'avviso
Norme richiamate
disposizioni previgenti sul raddoppio dei termini per l'accertamento
il raddoppio dei termini operava fino alla riforma del 2015 quando sussistevano i presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non è richiesta l'effettiva presentazione della denuncia né l'accertamento del reato
principio di motivazione degli atti amministrativi (normativa generale)
la motivazione dell'atto impositivo deve consentire al destinatario la conoscibilità degli elementi della pretesa; la motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento richiamato è effettivamente accessibile o allegato
norme in materia di obbligo di denuncia (riferimenti penali/tributari)
l'esistenza dell'obbligo di denuncia può giustificare effetti processuali o di termine ai fini tributari, ma la sua presunzione deve essere attestata su elementi che siano conoscibili dal contribuente
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento (nella disciplina previgente alla riforma 2015) si fonda sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale; non è necessario che sia stata effettivamente presentata la denuncia né che sia stato accertato un reato
- La motivazione per relationem è ammessa solo se il documento richiamato è allegato all'atto o comunque reso effettivamente conoscibile al destinatario; altrimenti l'atto è viziato per difetto di motivazione
- Se l'atto impositivo si basa su atti o verbali diretti a terzi (es. fornitori), l'Amministrazione deve chiarire e documentare il nesso tra quei riscontri e la posizione fiscale del contribuente, rendendo accessibili i documenti richiamati
- La carenza documentale o l'impossibilità per il contribuente di conoscere gli elementi rilevanti della pretesa giustifica l'annullamento dell'avviso per violazione del principio di motivazione
- In procedure similari, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto se dimostra che la motivazione è esclusivamente per relationem e i documenti richiamati non sono stati messi a disposizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Trieste
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 1114 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 1382 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 1384 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 mar 2022Sentenza del 23/03/2022 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →