Sentenza del 23/03/2022 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità dei costi per sponsorizzazioni sostenuti nel 2015 dalla società a favore della A.S.D. bbbbb per complessivi Euro 666.667,00, ritenendoli non inerenti all'attività dell'impresa e negando la presunzione di deducibilità prevista dall'art. 90 Legge n.289/2002 perché, secondo l'Ufficio, l'A.S.D. non avrebbe i requisiti per beneficiare delle agevolazioni. L'accertamento ha quindi recuperato imposte (IRES, IRAP, IVA) e ha irrogato sanzioni. La ricorrente ha contestato sia vizi procedurali e di motivazione dell'avviso (compreso il termine di accertamento e la mancata allegazione di atti), sia nel merito ha sostenuto la piena inerenza delle spese di sponsorizzazione e, in subordine, la deducibilità almeno entro il limite di Euro 200.000,00 ex art.90 L.289/2002 o, alternativamente, la deducibilità ai sensi dell'art.108 TUIR.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso. Sono state respinte le censure procedurali e relative alla motivazione; sul merito la Commissione ha riconosciuto l'inerenza delle spese di sponsorizzazione e, conseguentemente, la deducibilità integrale dell'importo di Euro 666.667,00 ai fini IRES e IRAP e la detraibilità dell'IVA per Euro 165.000,00. L'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre il rimborso forfettario del 15% e il contributo unificato, più Cassa e IVA se dovute.
Norme richiamate
Art. 90 Legge n.289/2002
art. 90, legge 23 dicembre 2002, n.289
Prevede una presunzione legale di deducibilità delle spese di sponsorizzazione fino a Euro 200.000 annui; il giudice osserva che, anche prescindendo da tale presunzione, la deducibilità può essere riconosciuta sulla base del principio generale di inerenza.
Art. 5-ter D.Lgs. n.218/1997
art. 5-ter, D.Lgs. 31 maggio 1999, n.218
Consente l'attivazione del contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto legittimo l'invito al contraddittorio anche se era già stato redatto un p.v.c., e ha riconosciuto che il contraddittorio legittima la proroga dei termini di accertamento.
Art. 5 D.Lgs. n.218/1997
art. 5, D.Lgs. n.218/1997
Norma collegata alla proroga dei termini di accertamento: in presenza di invito al contraddittorio l'Ufficio può avvalersi della proroga di 120 giorni per notificare l'atto.
Art. 7 Legge n.212/2000
art. 7, legge 27 luglio 2000, n.212 (statuto del contribuente)
Riguarda il contenuto e la motivazione degli atti; il giudice ha ritenuto la motivazione dell'accertamento adeguata e non contraddittoria.
Art. 42 DPR 600/1973
art. 42, DPR 29 settembre 1973, n.600
Norma procedurale sulla motivazione degli atti di accertamento; l'omissione della riproduzione degli atti della verifica verso l'ASD non è stata considerata decisiva in quanto la ricorrente era a conoscenza dei fatti.
Art. 56 DPR 633/1972
art. 56, DPR 26 ottobre 1972, n.633
Riguarda gli obblighi di motivazione e gli atti in materia IVA; la Commissione ha ritenuto la documentazione sufficiente per consentire la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni pubblicitarie.
Art. 108 TUIR (DPR 917/1986)
art. 108, DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), comma 2
Il ricorrente ha invocato la deducibilità secondo le regole sulle spese di rappresentanza; la Commissione ha risolto la controversia sul più generale principio di inerenza senza dover applicare limitazioni ex art.108.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168 lett. a) e art. 2
Dir. 2006/112/CE, art. 168 lett. a) e art. 2
Il diritto comunitario (interpretato alla luce della giurisprudenza CJEU) consente la detrazione dell'IVA assolta a monte per servizi pubblicitari quando esiste un nesso diretto con le operazioni imponibili o con l'insieme delle attività economiche del soggetto passivo; non è necessario dimostrare un aumento effettivo del fatturato o la congruità del prezzo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezione)
Cass. Sez. V, sent. 26/10/2021 n.30024; Cass. Sez. V, sent. 31/10/2018 n.27786; Cass. Sez. V, sent. 17/07/2018 n.18904; Cass. Sez. V, sent. 27/07/2021 n.21452
La giurisprudenza di legittimità interpreta il principio di inerenza in senso ampio: la riferibilità dei costi all'attività d'impresa può essere anche indiretta, potenziale o futura; la sproporzione o incongruità della spesa sono indizi, ma non equivalgono automaticamente alla mancanza di inerenza, salvo macroscopica antieconomicità.
Giurisprudenza CJEU
CJEU (CGUE) sentenza 25/11/2021 n.334/20
Conferma che per la detrazione IVA sui servizi pubblicitari è sufficiente il nesso diretto con le attività imponibili del soggetto passivo; l'eventuale eccessività del prezzo non preclude di per sé la detrazione.
Massime di principio
- La deducibilità delle spese di sponsorizzazione va valutata sul principio di inerenza inteso in senso ampio: è sufficiente una connessione qualitativa, anche indiretta o potenziale, tra la spesa e l'attività d'impresa; non è necessario un immediato o diretto riscontro in ricavi specifici.
- La mera sproporzione tra costo e fatturato non esclude automaticamente la deducibilità; solo la macroscopica antieconomicità può costituire prova dell'assenza di inerenza, mentre l'incongruità è un indizio che l'Amministrazione deve poi dimostrare in modo convincente.
- La presunzione di deducibilità prevista dall'art. 90 L.289/2002 assicura deducibilità fino a Euro 200.000, ma anche importi superiori possono essere riconosciuti se documentata l'inerenza con elementi contrattuali e probatori efficaci.
- Per la detrazione dell'IVA sulle prestazioni pubblicitarie è necessario dimostrare il nesso diretto con le attività economiche imponibili del soggetto passivo; secondo il diritto UE non è richiesto dimostrare un incremento effettivo del fatturato o la congruità del prezzo.
- Sul piano procedurale, l'invito al contraddittorio anteriormente o successivamente redatto un p.v.c. è legittimo e può prorogare i termini di accertamento (120 giorni); la mancata riproduzione di atti relativi a terzi non è sempre decisiva se il contribuente era in concreto a conoscenza dei fatti.
- La presenza di rapporti di persona tra sponsor e soggetto sponsorizzato (es. medesimo rappresentante) non annulla di per sé la deducibilità; occorre valutare la reale sostanza economica dell'operazione e la documentazione che attesti la prestazione pubblicitaria effettivamente resa.
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