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Sentenza

Sentenza n. 690/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990, della CIL.A in sanatoria del -OMISSIS-; - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202501089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di annullamento in autotutela di una CILA in sanatoria e conseguente ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la nota comunale che, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, aveva annullato in autotutela una CILA in sanatoria relativa a interventi eseguiti sull'immobile, nonché la conseguente ordinanza di ripristino. Ha dedotto, in particolare, che la CILA è un atto privato non suscettibile di annullamento in autotutela; che l'intervento sarebbe comunque tardivo rispetto al termine previsto dall'art. 21-nonies; che il Comune non avrebbe potuto ordinare il ripristino del mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali omogenee, già ritenuto dallo stesso ente soggetto a CILA, tanto che era stata irrogata una sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della comunicazione; che la normativa regionale sugli studi medici con interventi non invasivi avrebbe escluso la necessità della documentazione in materia di agibilità; e che sarebbe stato violato l'art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, qualificando la propria attività come esercizio dei poteri generali di vigilanza edilizia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure secondo il principio della ragione più liquida. Il Collegio ha ritenuto che la CILA sia un atto privato soggetto a mera conoscenza da parte dell'amministrazione e non a un controllo pubblico sistematico mediante un procedimento formale e perentorio. Per gli interventi soggetti a CILA, il Comune dispone del potere sanzionatorio previsto dall'art. 6-bis d.P.R. 380/2001 quando le opere siano in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, ma non del potere di annullamento in autotutela previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. La nota impugnata, considerati il richiamo espresso all'autotutela, l'indicazione dei presupposti dell'art. 21-nonies e il dispositivo di annullamento della CILA, è stata qualificata dal giudice in base al suo contenuto effettivo come esercizio del potere di autotutela sulla CILA, nonostante la diversa qualificazione prospettata dal Comune. Essa è stata quindi dichiarata nulla per carenza di potere in astratto, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990. Poiché l'atto nullo non poteva costituire il presupposto dell'ordine di ripristino, anche l'ordinanza dirigenziale è stata annullata. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi soggetti a CILA, l'amministrazione dispone del potere sanzionatorio quando le opere risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia; la norma non attribuisce un potere di annullamento in autotutela della CILA.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d'ufficio non è esercitabile nei confronti della CILA, che è un atto privato e non un provvedimento amministrativo annullabile.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L'atto comunale che annulla in autotutela una CILA è nullo per carenza di potere in astratto, trattandosi di esercizio di un potere non previsto dall'ordinamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata assorbita e non è stata decisa nel merito.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo per relationem a una precedente sentenza della stessa Sezione, utilizzato per recepire l'orientamento sulla natura della CILA e sui poteri amministrativi esercitabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La CILA è un atto privato soggetto a mera conoscenza da parte dell'amministrazione e non a un controllo pubblico sistematico articolato in un procedimento formale con termini perentori, diversamente dalla SCIA.
  • Per gli interventi soggetti a CILA, l'amministrazione comunale può esercitare il potere sanzionatorio previsto dall'art. 6-bis d.P.R. 380/2001 in caso di contrasto delle opere con la disciplina urbanistico-edilizia, ma non può esercitare il potere di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 sulla comunicazione del privato.
  • L'atto con cui il Comune annulla in autotutela una CILA, anche se qualificato dall'amministrazione come esercizio della vigilanza edilizia, è nullo per carenza di potere in astratto quando dal suo contenuto effettivo emerga l'esercizio di un potere non previsto dall'art. 6-bis d.P.R. 380/2001.
  • Il giudice amministrativo può qualificare autonomamente l'atto impugnato in base al suo contenuto effettivo e alla sua causa reale, senza essere vincolato dalla qualificazione prospettata dalle parti.
  • Un atto nullo per carenza di potere non può costituire il presupposto valido di un successivo provvedimento amministrativo; pertanto, l'ordine di ripristino fondato sull'annullamento in autotutela di una CILA è a sua volta invalido.
  • Quando una censura è idonea a definire la controversia, il giudice può assorbire gli ulteriori motivi applicando il principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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