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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22382/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile, salvo il solo motivo relativo alla firma della sentenza, che è stato esaminato ed è stato ritenuto infondato perché la decisione impugnata risultava sottoscritta dal Presidente estensore. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente, avvocata, ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'inammissibilità dei ricorsi originari contro vari inviti al pagamento di contributi unificati relativi a diversi procedimenti giudiziari, sul presupposto che tali inviti non rientrassero tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992. Nel ricorso per cassazione sono state formulate molte censure disorganiche e cumulative, con richiami a plurime norme costituzionali e di legge, lamentando tra l'altro problemi di accesso ai fascicoli, omissioni processuali, vizi di notifica, nullità della procura delle controparti, errata liquidazione delle spese e, in un motivo comprensibile, nullità della sentenza per mancanza della firma del giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (richiamo poi ritenuto inconferente, eventualmente riferibile all'art. 125 c.p.c.).

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    gli inviti al pagamento del contributo unificato non rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario secondo la sentenza della CTR confermata nel provvedimento di legittimità

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità, specificità e autosufficienza; la loro violazione comporta inammissibilità

  • art. 360 c.p.c.

    le censure devono essere ricondotte in modo preciso ai vizi tipizzati dal ricorso per cassazione

  • art. 24 Cost.

    la chiarezza del ricorso è funzionale all'effettiva tutela del diritto di difesa

  • art. 111, comma 2, Cost.

    il dovere di chiarezza e sinteticità è collegato ai principi costituzionali del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    il rispetto del giusto processo impone atti processuali intellegibili e non gravati da oneri superflui

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    il dovere di chiarezza e sinteticità è espressione di un principio generale del diritto processuale, applicabile anche al processo civile

  • art. 151 c.p.c.

    nel ricorso era invocato per lamentare la nullità della sentenza per difetto di firma, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato solo in via eventuale dalla Corte come possibile riferimento corretto per la doglianza sulla sottoscrizione, comunque infondata

  • art. 27 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in modo non decisivo nel quadro delle censure confuse

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di spese di lite, ma senza incidenza sull'esito

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 82/2005

    richiamati dalla ricorrente a sostegno di doglianze eterogenee sulla gestione dei fascicoli e degli atti

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare omessa attività del giudice/inadempimenti processuali

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione delle spese e alla presunta omissione di prova documentale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • L. n. 228/2012

    ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, sintetico e specifico i fatti rilevanti e le censure rivolte alla sentenza impugnata; la mera riproduzione disordinata di norme, fatti e argomentazioni eterogenee rende il motivo inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • La censura in cassazione deve avere un collegamento puntuale con il decisum impugnato: l'assenza di riferimento alle affermazioni in diritto della sentenza contestata impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
  • La mescolanza nello stesso motivo di vizi diversi, senza distinta individuazione di ciascuna doglianza e del relativo vizio ex art. 360 c.p.c., espone il ricorso a inammissibilità.
  • La deduzione di nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione è infondata quando il provvedimento risulti comunque sottoscritto dal giudice competente, anche come presidente estensore.
  • Nel giudizio di legittimità, se il ricorso è rigettato, la parte soccombente deve sopportare le spese e l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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