Ordinanza n. 4029/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): 1. della nota del 18/3/2026, con la quale l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha escluso la Cerbone Stampa S.r.l. dalla procedura RDO aperta MEPA n. 5920859 finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 ad un unico operatore economico con il quale concludere un accordo quadro ai sensi dell’art 59 D. Lgs n. 36 /2023 della durata presunta di anni due del servizio di stampa di Materiali di Orientamento Placement e Gadget di Ateneo; 2. della nota prot. n. 37431 del 23/2/2026, richiamata nel punto 1 che precede; 3. del parere di precontenzioso ANAC UPREC-PRE-0088-2026 (FASC. 2026-1083), n. 19 del 6/3/2026, notificato in data 9/3/2026 e richiamato nel provvedimento di cui al sub. 1; 4. del DDG Rep. n. 279/2026 Prot. n. 48300 del 13/3/2026; 5. dell’eventuale aggiudicazione della procedura RDO aperta MEPA n. 5920859 finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 ad un unico operatore economico con il quale concludere un accordo quadro ai sensi dell’art 59 D. Lgs n. 36 /2023 della durata presunta di anni due del servizio di stampa di Materiali di Orientamento Placement e Gadget di Ateneo; 6. di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione delle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all’esclusione; 7. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente compresi i verbali di gara; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12/6/2026): 1. del rapporto informativo ANAC del 5/5/2026, depositato in giudizio dalla difesa erariale unitamente alla memoria del 6/5/2026, nonché dei relativi allegati da all. 0 ad all. 4, nella parte in cui, lungi dal limitarsi a una mera ricostruzione dei fatti, ribadisce, integra e tenta di consolidare la motivazione del parere di precontenzioso ANAC n. 19/2026 e del conseguente provvedimento espulsivo adottato dall’Università resistente; 2. del parere di precontenzioso ANAC UPREC-PRE-0088-2026, fasc. 2026-1083, n. 19 del 6/3/2026, già impugnato con il ricorso introduttivo, nella parte in cui viene ulteriormente ribadito e valorizzato dal rapporto informativo ANAC del 05.05.2026; 3. del DDG Rep. n. 279/2026, prot. n. 48300 del 13.03.2026, nonché della comunicazione di esclusione del 18.03.2026, nella parte in cui l’Università resistente ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura RDO aperta MEPA n. 5920859; 4. della nota prot. n. 37431 del 23/2/2026, della richiesta di parere di precontenzioso, degli atti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenziali; 5. di ogni eventuale aggiudicazione medio tempore disposta in favore di terzi e del contratto eventualmente stipulato; 6. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione e gli atti connessi. Ha quindi fissato la discussione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, all'udienza pubblica del 3 novembre 2026 ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura RDO aperta MEPA per l'affidamento del servizio di stampa di materiali di orientamento, placement e gadget di Ateneo, nonché atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, la comunicazione di esclusione adottata dall'Università nell'ambito di una procedura RDO aperta MEPA finalizzata all'affidamento diretto a un unico operatore economico, con successiva conclusione di un accordo quadro biennale. Sono stati impugnati anche la nota istruttoria dell'Università, il parere di precontenzioso ANAC, il decreto del direttore generale, l'eventuale aggiudicazione e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali. Con motivi aggiunti sono stati inoltre contestati il rapporto informativo ANAC e i relativi allegati, nella parte in cui avrebbero integrato o consolidato la motivazione del parere ANAC e del provvedimento espulsivo, nonché gli eventuali atti di aggiudicazione e il contratto medio tempore stipulato. In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione separata della fase cautelare e ha chiesto la fissazione dell'udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
Fissa per la discussione del ricorso la pubblica udienza del 3/11/2026 ex art. 120 co. 5 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la fissazione dell'udienza pubblica di discussione del ricorso in materia di affidamento di contratti pubblici.
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