Sentenza n. 1214/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento dell’INPS n. 650090071869 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.07/01/2025.0002047 per la cassa integrazione guadagni ordinaria presentata in data 7 gennaio 2025, relativa al periodo “6 gennaio 2025-16 febbraio 2025”, con inizio effettivo in data 7 gennaio 2025; - del provvedimento dell’INPS n. 650090071870 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.03/03/2025.0051237 per la cassa integrazione guadagni presentata in data 3 marzo 2025, relativa al periodo “17 febbraio 2025-20 aprile 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi INPS di due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria relative ai periodi 7 gennaio-16 febbraio 2025 e 17 febbraio-20 aprile 2025, presentate in relazione alla sospensione dell’attività conseguente a un incendio verificatosi il 5 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i due dinieghi deducendo, in sintesi, l’erroneità della ritenuta tardività delle domande, sostenendo che esse riguardassero periodi di sospensione con inizio effettivo rispettivamente il 7 gennaio e il 17 febbraio 2025 e costituissero richieste di prosecuzione o proroga della precedente domanda. Ha inoltre contestato la riconducibilità dell’incendio alla responsabilità datoriale, sostenendo che si fosse trattato di un evento improvviso, imprevedibile e non doloso, non imputabile all’impresa; ha censurato l’istruttoria dell’INPS, ritenuta meramente ricettiva delle valutazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale e non adeguatamente confrontata con la documentazione sulla manutenzione e sulle modifiche del macchinario. La società ha infine dedotto l’erronea esclusione del requisito della transitorietà della sospensione, poiché l’INPS avrebbe valorizzato precedenti e successive integrazioni salariali, nonché circostanze sopravvenute, senza formulare un giudizio prognostico riferito al momento della domanda. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo e ha difeso i dinieghi deducendo la tardività delle domande, l’assenza di transitorietà e la responsabilità datoriale per carenze manutentive e modifiche sostanziali del macchinario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo sufficiente a sorreggere i dinieghi la motivazione relativa alla mancata prova della non imputabilità dell’evento, senza esaminare le ulteriori questioni in ragione della natura plurimotivata dei provvedimenti. Il Collegio ha posto a carico dell’impresa richiedente l’onere di provare rigorosamente tutti i presupposti eccezionali della CIGO, in particolare la non imputabilità dell’evento e la sua estraneità alla sfera di controllo dell’imprenditore. Ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione relativa alla prima domanda di CIGO concernente il medesimo incendio, condividendone le conclusioni: le risultanze dell’istruttoria evidenziavano vetustà degli impianti, carenze manutentive, assenza di un manuale d’uso aggiornato, modifiche sostanziali dell’impianto e inadeguate politiche di sicurezza. L’INPS aveva legittimamente recepito gli accertamenti dell’ASP, svolti mediante sopralluoghi, acquisizione di informazioni testimoniali, esami tecnici e valutazione della documentazione prodotta; aveva inoltre attivato il soccorso istruttorio, senza che la società producesse il piano analitico degli interventi manutentivi richiesto. La prescrizione dell’ASP non era stata contestata dalla società e risultava quindi consolidata. Secondo il TAR, l’assetto organizzativo e manutentivo della sicurezza rientra nella sfera di controllo dell’impresa e la mancanza di specifiche linee guida tecniche non esclude il dovere di prevenzione. La CIGO non può coprire rischi d’impresa o negligenze gestionali. Il giudice ha escluso vizi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o sviamento e ha ritenuto adeguata la motivazione dell’INPS. Ha riconosciuto che l’Istituto esercita discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro i limiti propri del controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 148/2015
La ricorrente lo ha invocato per contestare la tardività delle domande; il giudice non ha fondato espressamente la decisione su questo profilo, ritenendo assorbente la mancata prova della non imputabilità dell’evento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 148/2015
È richiamato quale disposizione che, insieme al decreto ministeriale n. 95442/2016, individua i presupposti costitutivi dell’intervento ordinario di integrazione salariale.
art. 21 d.lgs. 148/2015
È menzionato dalla ricorrente con riferimento all’esame congiunto nell’ambito del percorso di riorganizzazione aziendale, senza assumere rilievo decisivo nella decisione.
artt. 1, 2, 3 e 8 d.m. n. 95442/2016
Sono richiamati per affermare che la CIGO presuppone un evento oggettivamente non imputabile all’impresa, transitorio e tale da comportare la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonché un giudizio prognostico sulla ripresa.
l. 223/1991
È richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle integrazioni salariali, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- La concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria presuppone che l’evento determinante la sospensione o riduzione dell’attività sia oggettivamente non imputabile all’impresa, abbia natura transitoria e sia estraneo alla sfera di controllo dell’imprenditore.
- L’onere di provare rigorosamente la sussistenza dei presupposti eccezionali per l’erogazione della CIGO grava sull’impresa richiedente; non spetta all’INPS dimostrare in positivo l’insussistenza dei presupposti, fermo il dovere dell’Istituto di svolgere un’istruttoria adeguata e motivare la decisione.
- Le carenze manutentive, l’inadeguatezza delle politiche di sicurezza e le modifiche sostanziali apportate a un macchinario rientrano, in linea di principio, nella sfera organizzativa e gestionale dell’impresa e possono escludere la non imputabilità dell’evento; l’assenza di specifiche norme tecniche di settore non elimina il dovere organizzativo di prevenzione.
- L’INPS può fondare la valutazione sulla non imputabilità anche recependo accertamenti tecnici svolti da un’autorità sanitaria, quando tali accertamenti siano il risultato di sopralluoghi, acquisizioni testimoniali ed esami tecnici e siano esposti nella motivazione del diniego; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Istituto in assenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o sviamento.
- In materia di CIGO, il soccorso istruttorio non esonera l’impresa dall’onere di produrre la documentazione specifica richiesta per dimostrare la regolarità e l’idoneità della manutenzione dei macchinari direttamente coinvolti nell’evento.
- Un provvedimento di diniego fondato su una pluralità di autonome ragioni resiste all’impugnazione quando almeno una di esse, in particolare la mancata prova della non imputabilità dell’evento, risulti legittima e adeguatamente motivata.
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