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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42327/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 29/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 9/02/2013-9/08/2013. Il ricorrente prospettava: 1) travisamento dei dati e carente valutazione dei criteri di concessione della liberazione anticipata (art. 54 ord. pen. e art. 103, comma 2, DPR n. 230/2000), contestando anche un errore materiale nella motivazione; 2) sopravvenuto mutamento giurisprudenziale sull'infrazione disciplinare relativa allo scambio di saluti tra detenuti in regime 41-bis, da valutare come fatto nuovo idoneo a revocare il precedente provvedimento definitivo; 3) mancata applicazione dell'art. 80 DPR n. 230/2000 per estinzione della sanzione disciplinare, in quanto non vi sarebbero state altre sanzioni nei semestri precedente e successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto parte della censura manifestamente infondata e parte aspecifica: l'errore materiale nella indicazione del nome era inoffensivo poiché il provvedimento era chiaramente riferito al ricorrente; il giudice di merito aveva correttamente richiamato il principio secondo cui solo il sopraggiungere di una diversa situazione di fatto giustifica la revocazione di un provvedimento definitivo, e il ricorrente non ha dimostrato un fatto nuovo concreto ma ha riproposto argomenti già valutati. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura aspecifica: la decisione impugnata aveva già esaminato l'art. 80 DPR n. 230/2000 spiegando perché non fosse applicabile in assenza di fatti nuovi, e il ricorso non ha confutato quelle ragioni. In conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    Richiama i criteri per la valutazione dell'operato rieducativo e la rilevanza di comportamenti disciplinari nella valutazione per la liberazione anticipata; la corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse corretta e adeguata.

  • art. 103, comma 2, DPR n. 230/2000

    Norma richiamata in relazione ai criteri valutativi per la concessione dei benefici; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un errato uso di tale criterio da parte del Tribunale.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime detentivo speciale rilevante per la valutazione disciplinare (es.: scambio di saluti tra detenuti); la Corte ha considerato che il mutamento di orientamento giurisprudenziale su fatti attinenti al 41-bis non costituisce automaticamente un fatto nuovo idoneo a revocare un provvedimento definitivo.

  • art. 80 DPR n. 230/2000

    Disciplina l'estinzione o la sospensione delle sanzioni disciplinari; la Corte ha stabilito che la norma non può essere applicata per revocare un provvedimento definitivo in assenza di una diversa situazione di fatto sopravvenuta e che il ricorrente non ha contestato specificamente il ragionamento del Tribunale su questo punto.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento al principio che permette l'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) salvo che non si dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione ha applicato tale principio nel condannare al versamento di euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014 (Cammisa)

    Stabilisce il principio della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali solo se sopravvengono fatti che configurano una diversa situazione di fatto; principio richiamato e applicato dalla Corte nel rigettare il ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024 (Delle Fazio) e altre pronunce citate

    Affermano il requisito di specificità e correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e le censure in cassazione: il ricorso che ignori o non confuti le ragioni decisive del provvedimento impugnato è inammissibile.

Massime di principio

  • Il semplice mutamento di orientamento giurisprudenziale non è automaticamente un "fatto sopravvenuto" idoneo a revocare un provvedimento giurisdizionale definitivo: occorre dimostrare che tale mutamento abbia effettive conseguenze sulla concreta fattualità valutata.
  • Errori materiali nella motivazione (es. indicazione del nome) non invalidano il provvedimento quando i fatti e gli elementi decisionali sono chiaramente riferibili al ricorrente.
  • Per ottenere la revoca o la riconsiderazione di un provvedimento definitivo bisogna proporre fatti nuovi concreti e specifici; la riproposizione di argomentazioni già valutate porta all'inammissibilità del ricorso per carenza di novità.
  • L'applicazione dell'art. 80 DPR n. 230/2000 (estinzione/sospensione della sanzione disciplinare) richiede che siano soddisfatti i presupposti e che la parte affronti specificamente le ragioni del giudice che ne ha escluso l'applicazione; semplici affermazioni generiche sono insufficienti.
  • In cassazione è essenziale la specificità della censura e la correlazione diretta con le motivazioni del provvedimento impugnato: contestazioni generiche o meramente confutative comportano l'inammissibilità del ricorso.
  • Il ricorrente inammissibile può essere condannato alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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