Sentenza n. 869/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento 1. del decreto M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 14.11.2024 e notificato in data 20.11.2024 con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 9.9.2024; 2. della scheda valutativa n. -OMISSIS- oggetto di ricorso gerarchico, redatta per il periodo dal 11 settembre 2023 al 3 luglio 2024 e notificata in data 14.8.2024; 3. della relazione del Compilatore -OMISSIS-. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché della relazione del 1° Revisore, Col. -OMISSIS-; 4. di tutti gli atti presupposti istruttori e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico e scheda valutativa relativa al periodo 11 settembre 2023-3 luglio 2024, con le relazioni del compilatore e del primo revisore
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, da anni valutato con il giudizio di eccellente, ha impugnato la nuova scheda valutativa con giudizio di superiore alla media, deducendo il difetto di motivazione, l'erroneità e il travisamento dei fatti, l'illogicità, l'abnormità, lo sviamento e il carattere sanzionatorio e ritorsivo della valutazione. Ha contestato gli episodi richiamati nelle relazioni del compilatore e del primo revisore per giustificare il peggioramento del giudizio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990, degli artt. 689 e 690 d.P.R. 90/2010, della circolare ministeriale applicabile e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il compilatore avrebbe dovuto astenersi. Il compilatore era infatti il graduato nei cui confronti il ricorrente aveva segnalato un grave episodio verificatosi in caserma, consistito in un gesto mortificante ai danni di una militare; la vicenda aveva avuto rilievo formale ed era sfociata in un procedimento penale militare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo assorbita ogni altra censura. Ha premesso che le schede valutative militari esprimono giudizi sintetici e ampiamente discrezionali, sindacabili solo in presenza di figure sintomatiche dell'eccesso di potere; la valutazione di ciascun periodo è autonoma rispetto alle precedenti, sebbene un improvviso e considerevole abbassamento delle qualifiche possa richiedere una motivazione più specifica. La censura relativa all'obbligo di astensione è stata ritenuta fondata: le ipotesi previste dall'art. 690 d.P.R. 90/2010 non sono tassative, poiché il principio generale di imparzialità può imporre l'astensione anche in situazioni ulteriori, purché caratterizzate da fatti oggettivamente gravi e non da una mera conflittualità ordinaria. Nel caso concreto, la gravità dell'episodio segnalato dal ricorrente, il coinvolgimento diretto del compilatore e l'avvio di un procedimento penale militare compromettevano la serenità e l'obiettività della valutazione. Sono state quindi annullate la scheda valutativa e, per effetto, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, con obbligo dell'Amministrazione di riformulare i giudizi affidandone la redazione a un valutatore diverso. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 690 d.P.R. 90/2010
Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: ... d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento
Le ipotesi di incompatibilità previste per la compilazione o revisione dei documenti caratteristici non esauriscono i casi di astensione; esse esprimono il principio di imparzialità e possono essere integrate da ulteriori situazioni oggettivamente gravi.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità ha portata generale e impone l'astensione del valutatore quando fatti oggettivamente gravi siano idonei a compromettere la serenità e l'obiettività del giudizio.
art. 6-bis l. 241/1990
La disposizione è stata dedotta dal ricorrente in relazione all'obbligo di astensione, ma la decisione è stata fondata principalmente sul generale principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e sull'interpretazione dell'art. 690 d.P.R. 90/2010.
art. 689 d.P.R. 90/2010
La disposizione è stata richiamata tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione nella ratio decidendi.
Massime di principio
- Le ipotesi di astensione previste dall'art. 690 d.P.R. 90/2010 per la compilazione o revisione dei documenti caratteristici dei militari non sono tassative, ma costituiscono espressione del generale principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost.
- Il dovere di astensione del valutatore militare può sussistere anche al di fuori delle ipotesi tipizzate quando ricorrano fatti oggettivamente gravi, idonei a compromettere la serenità e l'obiettività del giudizio; non è invece sufficiente una mera divergenza di opinioni o una fisiologica conflittualità lavorativa.
- La discrezionalità tecnica e valutativa dei superiori nella compilazione delle schede caratteristiche dei militari è sindacabile solo in presenza di manifeste figure sintomatiche dell'eccesso di potere.
- Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e il precedente giudizio favorevole non attribuisce, di per sé, un affidamento tutelabile alla conservazione della qualifica; tuttavia, un abbassamento improvviso, considerevole e inopinato delle qualifiche può richiedere una motivazione più specifica.
- Quando una scheda valutativa sia stata redatta da un superiore coinvolto in una grave vicenda formalmente segnalata dal militare valutato e sfociata in un procedimento penale militare, l'Amministrazione deve affidare la nuova valutazione a un soggetto diverso, per garantire imparzialità e obiettività.
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