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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 5583 del 15.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Molise ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti sostegno di cui al D.D. M.I. n. 498/2020, per il posto di sostegno nella scuola primaria “ADEE” per la Regione Molise, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente; del provvedimento prot. n. 5757 del 22.07.2022 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Molise ha rettificato la graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 5583 del 15.07.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente; per quel che occorrer possa, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 498 del 21.04.2020 nella parte in cui, all'art. 10 relativo al “Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame” non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive per caso fortuito o forza maggiore; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua;

Giustizia amministrativa202210330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di sostegno per la scuola primaria nella Regione Molise e successiva rettifica, nella parte in cui non includevano il ricorrente, nonché la disciplina concorsuale nella parte in cui non prevedeva prove suppletive per caso fortuito o forza maggiore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente non aveva potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno nella scuola primaria, classe ADEE, Regione Molise, perché sottoposto a misure sanitarie restrittive dovute al contagio da Covid-19. Ha dedotto un unico motivo, articolato nella violazione degli artt. 4, 32 e 51 Cost., dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, del principio del favor partecipationis e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza, nonché nell’eccesso di potere e nella disparità di trattamento nell’accesso al pubblico impiego, contestando il mancato svolgimento di una prova suppletiva e la conseguente esclusione dalla graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, e ha conseguentemente ritenuto di poter prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Il Collegio ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il più recente orientamento del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza n. 10914/2022, che ha superato precedenti orientamenti cautelari favorevoli alle prove suppletive. Secondo tale indirizzo, gli impedimenti soggettivi del candidato alla partecipazione a un pubblico concorso restano in linea generale irrilevanti anche quando dipendano da caso fortuito o forza maggiore. Tale regola opera anche durante la pandemia, poiché deve essere salvaguardata la contestualità delle prove, quale corollario della par condicio tra concorrenti: tutti i candidati devono affrontare le prove in condizioni omogenee e secondo identici criteri di valutazione. Il ricorrente non ha formulato deduzioni specifiche idonee a superare tale orientamento e, secondo la sentenza, non ha ulteriormente coltivato il ricorso. Le spese sono state compensate per il pregresso contrasto giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto al lavoro; la censura non è stata accolta.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla situazione sanitaria impeditiva; la censura non è stata accolta.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela dell’accesso agli uffici pubblici; la censura non è stata accolta.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per sostenere la parità di accesso al pubblico impiego; il giudice non ha ritenuto violato tale parametro.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha definito la controversia mediante rinvio alla giurisprudenza conforme, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, gli impedimenti soggettivi del candidato alla partecipazione alla prova sono, in linea generale, irrilevanti anche quando derivino da caso fortuito o forza maggiore.
  • La situazione pandemica non impone necessariamente all’amministrazione di predisporre prove suppletive per i candidati impossibilitati a partecipare alla prova ordinaria per ragioni sanitarie.
  • La contestualità delle prove concorsuali costituisce corollario della par condicio tra concorrenti e impone che i candidati siano sottoposti a condizioni omogenee di svolgimento e valutazione.
  • Il principio del favor partecipationis e le esigenze di tutela individuale del candidato non prevalgono, in assenza di specifiche ragioni idonee a superare tale bilanciamento, sull’esigenza di garantire la contestualità e l’uniformità della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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