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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12234/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle esattoriali pregresse, deducendo: (i) la mancata notifica degli atti presupposti, inclusi gli originari avvisi di accertamento e alcune cartelle; (ii) la prescrizione dei crediti; (iii) l'omessa indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi; (iv) in cassazione, la violazione delle norme sulle spese di lite, perché in appello l'agente della riscossione non si sarebbe costituito. La Corte d'appello aveva ritenuto sufficienti le relate PEC delle cartelle sottese e corretta la determinazione legale degli interessi, rigettando l'appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento, alla mancata produzione di tutte le cartelle e all'omessa comunicazione di irregolarità; con il secondo ha contestato la condanna alle spese in favore dell'agente della riscossione rimasto contumace in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per la parte relativa alle cartelle e alla comunicazione di irregolarità, tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, oltre a risultare generico e in parte nuovo. Ha invece accolto il secondo motivo: la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa contumace che non abbia svolto attività processuale e non abbia quindi sostenuto spese da rimborsare. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese, deciso nel merito con espunzione di tale capo; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per aggirare l'inammissibilità di censure che, in realtà, mirano a contestare l'apprezzamento del fatto o l'omessa pronuncia non correttamente veicolata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui tentava di ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla pretesa tributaria, ma senza accoglimento della censura proposta.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la censura correlata alla validità degli atti presupposti.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per dedurre l'omessa comunicazione di irregolarità; la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia sostenuto spese di lite; non può essere riconosciuta a favore del contumace vittorioso che non abbia svolto attività processuale.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di spese del processo tributario; la Corte ha escluso la condanna alle spese in favore della parte contumace vittoriosa.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per decidere nel merito il solo capo accessorio delle spese, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se non la coglie, è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere impiegata per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • In una sequenza procedimentale tributaria, l'impugnazione della cartella o dell'intimazione di pagamento può investire anche vizi degli atti presupposti, ma la censura deve essere specifica e correttamente articolata rispetto alla decisione impugnata.
  • La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa contumace che non abbia svolto attività processuale e non abbia quindi sopportato spese da rimborsare.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sul solo capo cassato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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