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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21741/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in relazione agli eventi sismici della Sicilia orientale del 1990. Il contribuente aveva impugnato il diniego tacito; la CTP aveva respinto il ricorso ritenendo non provata l'effettiva esecuzione dei versamenti richiesti a rimborso. La CTR, invece, in riforma, aveva accolto l'appello del contribuente, valorizzando il fatto che la prova dei versamenti sarebbe stata nella disponibilità dell'Amministrazione e ritenendo non satisfattivo affidare la decisione al principio dell'art. 2697 c.c., quasi secondo un criterio di equità sostitutiva. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo dovesse essere dichiarato inammissibile e che spettasse al contribuente provare il diritto al rimborso; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., perché il contribuente non poteva giovarsi della mancata contestazione dell'Ufficio e restava onerato della prova del diritto al rimborso; (3) violazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 113 c.p.c., per avere la CTR deciso secondo equità sostitutiva, potere non attribuito al giudice tributario; (4) violazione di norme UE e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, assumendo che il contribuente fosse titolare di redditi di lavoro autonomo e quindi escluso dal beneficio, ma tale questione non risultava trattata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte accoglie i primi tre motivi nei limiti di cui in motivazione e dichiara inammissibile il quarto. In particolare, ritiene inammissibile la censura sull'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per difetto di autosufficienza e perché nuova, ma fondati i rilievi sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sul fatto che il contribuente, quale attore sostanziale nel giudizio di rimborso, deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio, non potendo limitarsi alla sola istanza. Riconosce inoltre che la CTR ha impropriamente sostituito una valutazione di equità alla regola legale dell'onere della prova, esercitando un potere non attribuito al giudice tributario. Il quarto motivo è inammissibile perché introduce questioni di fatto e di merito non emerse nei gradi precedenti. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; il giudice non può sostituire a tale regola una soluzione equitativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione dell'Ufficio non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, quando la questione riguarda il diritto al rimborso.

  • artt. 18, 19, 21 e 27 d.lgs. n. 546/1992

    La deduzione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di contenuto/quantum è inammissibile se nuova, non rilevabile d'ufficio e non autosufficiente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario non dispone di poteri di equità sostitutiva.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    La decisione deve fondarsi sul materiale istruttorio e sui poteri probatori riconosciuti nel processo tributario, non su valutazioni equitative sostitutive.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, salvo i casi di equità espressamente previsti dalla legge, non ricorrenti nel processo tributario ordinario.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità vengono scrutinante nei limiti dei vizi dedotti; sono inammissibili le questioni nuove o non autosufficienti.

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    Costituisce la base normativa della domanda di rimborso del 90% delle IRPEF versate in relazione agli eventi sismici della Sicilia orientale del 1990.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    Invocato dall'Agenzia per sostenere l'esclusione dal rimborso di soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati nel motivo sulla compatibilità/ambito del beneficio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di allegazione nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente ha la posizione di attore sostanziale e deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto alla restituzione; la sola presentazione dell'istanza non è sufficiente.
  • L'amministrazione può contestare il diritto al rimborso anche con mere difese, senza essere soggetta alle preclusioni tipiche delle eccezioni in senso stretto, quando nega la sussistenza dei fatti costitutivi allegati dal contribuente.
  • Il giudice tributario non può colmare l'incertezza probatoria ricorrendo a un criterio di equità sostitutiva o a una valutazione svincolata dalle regole di diritto e dal materiale istruttorio.
  • Una censura che presupponga questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non autosufficientemente riprodotte nel ricorso per cassazione, è inammissibile.
  • Quando la prova dei versamenti o dei fatti costitutivi del rimborso è richiesta al contribuente, la difficoltà di reperire documentazione non trasferisce sull'Amministrazione l'onere probatorio, salvo specifiche regole di legge diverse.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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