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Ordinanza

Ordinanza n. 1925/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche monocratiche 1) in parte qua, dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.4.2026 (doc. 1), avente ad oggetto l’asta pubblica per l’alienazione del diritto di superficie del compendio immobiliare di proprietà comunale sito in Pollena Trocchia al viale Italia, Lotto 5D scala A, disposta con la determina del 16.4.2026 del Responsabile apicale del Settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica (doc. 1bis); 2) del verbale n. 2/2026 del 25.5.2026 con cui la Commissione di gara ha escluso la Cooperativa edilizia ITALIA per carenza dei requisiti di partecipazione non posseduti al 31.12.2025 ed ha rinviato la prosecuzione dei lavori al 27.5.2026 anche per approfondire valutazioni sull’ammissibilità della Cooperativa Edilizia ITALIA (doc. 2); 3) del verbale n. 3/2026 del 28 maggio 2026, con cui la Commissione di gara ha confermato l’esclusione della Cooperativa edilizia ITALIA e disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della cooperativa edilizia DELFINO (doc. 3); 4) dell’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Pollena Trocchia il 22.5.2026, privo di numero di protocollo, con cui è stato disposto il rinvio dell’asta dal 22 al 25 maggio 2026 (doc. 4); 5) dell’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Pollena Trocchia il 27.5.2026, con cui è stato disposto il differimento delle operazioni al 28.5.2026 (doc. 5); 6) della determinazione del Responsabile apicale RG 442/2026, pubblicata sull’albo pretorio il 5.6.2026, di approvazione dei verbali di gara e proclamazione dell’aggiudicatario provvisorio (doc. 6); 7) di ogni altro atto ivi richiamato e/o presupposto, conseguente o comunque connesso, anche solo potenzialmente lesivo.

Giustizia amministrativa202603565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'asta pubblica comunale per l'alienazione del diritto di superficie di un compendio immobiliare, inclusi l'esclusione della ricorrente, l'aggiudicazione provvisoria a un'altra cooperativa e gli atti di rinvio e approvazione della gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso d'asta, i verbali della commissione, gli avvisi di differimento delle operazioni e la determinazione di approvazione degli atti di gara e proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio. In particolare, ha contestato il requisito di partecipazione che imponeva la costituzione della cooperativa entro il 31 dicembre 2025, requisito ritenuto illegittimo perché, secondo il principio generale applicabile anche ai contratti attivi della pubblica amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta. È stata inoltre dedotta l'irragionevolezza della prescrizione, poiché l'esigenza dichiarata dal Comune di ammettere soltanto soggetti già presenti sul mercato e operativi nel settore cooperativistico edilizio non appariva soddisfatta da una costituzione anteriore di appena cinque mesi rispetto all'indizione della gara. Il ricorso è stato proposto tempestivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, in sede cautelare e prima facie, un adeguato fumus boni iuris. Ha considerato illegittimo o comunque seriamente dubitabile il requisito della costituzione della cooperativa entro il 31 dicembre 2025, sia perché i requisiti di partecipazione devono ordinariamente essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta, sia perché la durata minima di iscrizione o costituzione prevista non sembrava ragionevolmente collegata all'obiettivo di selezionare operatori già presenti e attivi nel mercato. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in quanto l'unico altro concorrente era stato provvisoriamente aggiudicatario. Ha quindi accolto la tutela cautelare, sospeso gli atti impugnati e ordinato al Comune di ammettere con riserva la ricorrente al prosieguo della procedura, procedendo alla valutazione della sua offerta. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha adottato la sospensione interinale degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Anche nelle procedure aventi a oggetto contratti attivi della pubblica amministrazione, i requisiti di partecipazione devono, in linea generale, essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta, salvo una specifica e ragionevole previsione normativa o della lex specialis che giustifichi diversamente il momento rilevante.
  • È irragionevole un requisito temporale di costituzione o iscrizione del concorrente quando non risulti concretamente idoneo a soddisfare l'obiettivo dichiarato dalla stazione appaltante di selezionare soggetti già presenti sul mercato e operativi nel settore di riferimento.
  • Sussiste il periculum in mora nella controversia sull'esclusione da una procedura quando, nelle more del giudizio, l'unico altro concorrente sia stato provvisoriamente aggiudicatario, poiché l'esclusione impedisce alla ricorrente la valutazione della propria offerta.
  • In sede cautelare, qualora emergano seri dubbi sulla legittimità del requisito di partecipazione, il giudice può sospendere gli atti di gara e disporre l'ammissione con riserva del concorrente al prosieguo della procedura, ai fini della valutazione dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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