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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30537/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'espulsione disposta ex art. 16 D.Lgs. 286/1998. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 D.Lgs. 286/1998, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato la sua effettiva situazione personale e familiare: la presenza in Italia della sorella e di altri parenti disponibili ad ospitarlo e mantenerlo. Con memoria difensiva si è aggiunto che l'espulsione sarebbe inidonea come misura alternativa alla detenzione dato che il ricorrente starebbe espiando una pena a cinque anni; inoltre è stato segnalato il trasferimento in Italia della madre anziana come ulteriore elemento di radicamento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha confermato che l'espulsione ex art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998 è misura alternativa alla detenzione di natura amministrativa e richiede la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, comma 2, fatti salvi gli impedimenti di cui all'art. 19. Il Tribunale ha ritenuto verificati i presupposti per l'espulsione (tra cui l'esistenza di un decreto di espulsione precedente e una pena residua inferiore a due anni, secondo il provvedimento) e ha escluso l'esistenza di condizioni ostative: la disponibilità della sorella a ospitare il ricorrente "a pena espiata" non è stata giudicata indicativa di un rapporto effettivo e di un inserimento sociale (assenza di convivenza precedente, assenza di contatti stabili, senza fissa dimora, mancanza di fonti lecite di sostentamento, non aver avvisato i familiari al momento dell'arresto). La motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    L'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, è qualificata come misura alternativa alla detenzione di natura amministrativa, che il giudice di sorveglianza può disporre se ricorrono i presupposti indicati dall'art. 13, comma 2, salvo l'esistenza di cause ostative previste dall'art. 19.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    Stabilisce le ipotesi in cui può operare l'espulsione ex art. 16, comma 5 (es. ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera; trattenimento senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto da oltre 60 giorni; appartenenza a categorie previste da altra normativa), costituendo i presupposti materiali per la misura alternativa.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)

    art. 19, commi 1 e 2 (e terzo periodo novellato)

    Contiene le cause ostative all'espulsione: tra queste la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di cittadinanza italiana (e parificazioni), nonché, dopo la modifica del 2020, la valutazione del rischio che l'allontanamento violi il diritto alla vita privata e familiare; la valutazione deve tenere conto di natura/effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 (regolamentazione delle convivenze)

    Ha parificato, ai fini di talune tutele, la convivenza more uxorio al matrimonio civile e ha contribuito all'interpretazione per cui la convivenza stabile con un cittadino italiano può costituire causa ostativa all'espulsione.

  • D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 173

    novellamento del terzo periodo dell'art. 19, comma 1

    Ha ampliato il novero delle considerazioni che il giudice deve svolgere prima di disporre l'espulsione, richiedendo espressamente la valutazione del rischio che l'allontanamento comporti violazione del diritto alla vita privata e familiare e indicando i criteri (natura/effettività dei vincoli, inserimento sociale, durata soggiorno, legami con il paese d'origine).

  • Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e relativa legge di esecuzione

    resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722

    Richiamata come limite alla possibilità di espulsione quando l'allontanamento possa violare diritti riconosciuti dalla Convenzione sui rifugiati; l'espulsione può essere esclusa salvo ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o protezione della salute.

Massime di principio

  • L'espulsione ex art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998 è una misura alternativa alla detenzione: il giudice di sorveglianza può adottarla se sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 2, salvo che non operino le cause ostative di cui all'art. 19.
  • Il giudice deve verificare le condizioni ostative previste dall'art. 19 e, dopo la modifica normativa del 2020, valutare se l'allontanamento determini una violazione del diritto alla vita privata e familiare, tenendo conto di natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
  • La semplice disponibilità di un familiare ad ospitare il condannato "a pena espiata" non è automaticamente sufficiente a dimostrare un effettivo radicamento o convivenza stabile: è necessario valutare la storia dei rapporti, la convivenza pregressa, i contatti effettivi e le condizioni di sostentamento.
  • La presenza di un provvedimento di espulsione precedente e un residuo di pena breve (come indicato nel provvedimento) favoriscono l'adozione della misura alternativa, salvo l'emersione di cause ostative o ragioni di sicurezza pubblica.
  • Il giudice di sorveglianza deve documentare la propria valutazione nella motivazione e può acquisire informazioni dagli organi di polizia o da altre amministrazioni per accertare i presupposti dell'espulsione.
  • Legami di convivenza stabile con congiunti entro il secondo grado o con cittadino italiano, nonché convivenza more uxorio equiparata al coniuge, rappresentano profili che possono ostare all'espulsione se risultano effettivi e comprovati.
  • In contestazioni sulla durata della pena o sulla sussistenza di requisiti, prevale l'accertamento documentale e il giudice decide sulla base degli atti processuali e di polizia penitenziaria.
  • Fatti analoghi vanno valutati caso per caso: elementi quali lavoro regolare, residenza stabile, contributi sociali, rapporti familiari solidi e continui aumentano la probabilità che l'espulsione sia esclusa; la loro assenza invece favorisce la conferma del provvedimento espulsivo.

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