Cassazione Penale, Sentenza n. 30537/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'espulsione disposta ex art. 16 D.Lgs. 286/1998. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 D.Lgs. 286/1998, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato la sua effettiva situazione personale e familiare: la presenza in Italia della sorella e di altri parenti disponibili ad ospitarlo e mantenerlo. Con memoria difensiva si è aggiunto che l'espulsione sarebbe inidonea come misura alternativa alla detenzione dato che il ricorrente starebbe espiando una pena a cinque anni; inoltre è stato segnalato il trasferimento in Italia della madre anziana come ulteriore elemento di radicamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha confermato che l'espulsione ex art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998 è misura alternativa alla detenzione di natura amministrativa e richiede la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, comma 2, fatti salvi gli impedimenti di cui all'art. 19. Il Tribunale ha ritenuto verificati i presupposti per l'espulsione (tra cui l'esistenza di un decreto di espulsione precedente e una pena residua inferiore a due anni, secondo il provvedimento) e ha escluso l'esistenza di condizioni ostative: la disponibilità della sorella a ospitare il ricorrente "a pena espiata" non è stata giudicata indicativa di un rapporto effettivo e di un inserimento sociale (assenza di convivenza precedente, assenza di contatti stabili, senza fissa dimora, mancanza di fonti lecite di sostentamento, non aver avvisato i familiari al momento dell'arresto). La motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
L'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, è qualificata come misura alternativa alla detenzione di natura amministrativa, che il giudice di sorveglianza può disporre se ricorrono i presupposti indicati dall'art. 13, comma 2, salvo l'esistenza di cause ostative previste dall'art. 19.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Stabilisce le ipotesi in cui può operare l'espulsione ex art. 16, comma 5 (es. ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera; trattenimento senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto da oltre 60 giorni; appartenenza a categorie previste da altra normativa), costituendo i presupposti materiali per la misura alternativa.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
art. 19, commi 1 e 2 (e terzo periodo novellato)
Contiene le cause ostative all'espulsione: tra queste la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di cittadinanza italiana (e parificazioni), nonché, dopo la modifica del 2020, la valutazione del rischio che l'allontanamento violi il diritto alla vita privata e familiare; la valutazione deve tenere conto di natura/effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (regolamentazione delle convivenze)
Ha parificato, ai fini di talune tutele, la convivenza more uxorio al matrimonio civile e ha contribuito all'interpretazione per cui la convivenza stabile con un cittadino italiano può costituire causa ostativa all'espulsione.
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 173
novellamento del terzo periodo dell'art. 19, comma 1
Ha ampliato il novero delle considerazioni che il giudice deve svolgere prima di disporre l'espulsione, richiedendo espressamente la valutazione del rischio che l'allontanamento comporti violazione del diritto alla vita privata e familiare e indicando i criteri (natura/effettività dei vincoli, inserimento sociale, durata soggiorno, legami con il paese d'origine).
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e relativa legge di esecuzione
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722
Richiamata come limite alla possibilità di espulsione quando l'allontanamento possa violare diritti riconosciuti dalla Convenzione sui rifugiati; l'espulsione può essere esclusa salvo ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o protezione della salute.
Massime di principio
- L'espulsione ex art. 16, comma 5, D.Lgs. 286/1998 è una misura alternativa alla detenzione: il giudice di sorveglianza può adottarla se sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 2, salvo che non operino le cause ostative di cui all'art. 19.
- Il giudice deve verificare le condizioni ostative previste dall'art. 19 e, dopo la modifica normativa del 2020, valutare se l'allontanamento determini una violazione del diritto alla vita privata e familiare, tenendo conto di natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
- La semplice disponibilità di un familiare ad ospitare il condannato "a pena espiata" non è automaticamente sufficiente a dimostrare un effettivo radicamento o convivenza stabile: è necessario valutare la storia dei rapporti, la convivenza pregressa, i contatti effettivi e le condizioni di sostentamento.
- La presenza di un provvedimento di espulsione precedente e un residuo di pena breve (come indicato nel provvedimento) favoriscono l'adozione della misura alternativa, salvo l'emersione di cause ostative o ragioni di sicurezza pubblica.
- Il giudice di sorveglianza deve documentare la propria valutazione nella motivazione e può acquisire informazioni dagli organi di polizia o da altre amministrazioni per accertare i presupposti dell'espulsione.
- Legami di convivenza stabile con congiunti entro il secondo grado o con cittadino italiano, nonché convivenza more uxorio equiparata al coniuge, rappresentano profili che possono ostare all'espulsione se risultano effettivi e comprovati.
- In contestazioni sulla durata della pena o sulla sussistenza di requisiti, prevale l'accertamento documentale e il giudice decide sulla base degli atti processuali e di polizia penitenziaria.
- Fatti analoghi vanno valutati caso per caso: elementi quali lavoro regolare, residenza stabile, contributi sociali, rapporti familiari solidi e continui aumentano la probabilità che l'espulsione sia esclusa; la loro assenza invece favorisce la conferma del provvedimento espulsivo.
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