Cassazione Penale, Sentenza n. 47057/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la querela presentata nel 2017 è tardiva. Si duole che la Corte non abbia valutato adeguatamente gli atti del giudizio civile di separazione/divorzio (citata la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 243/2015) da cui, secondo la ricorrente, risultava che la parte offesa era a conoscenza fin dal 2009/2012 dell'intenzione della moglie di non restituire i beni e quindi avrebbe dovuto proporre la querela prima. In subordine invoca l'applicazione dell'art. 649 cod.pen., sostenendo che l'appropriazione indebita sarebbe avvenuta durante il matrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la proprietà dei beni era della parte civile Ciarcià Carmelo e che, nei procedimenti civili, il possesso era stato attribuito alla ricorrente in quanto i beni costituivano corredo della casa coniugale temporaneamente assegnata. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che fino all'estate 2017 la condotta della ricorrente fosse volta a mantenere il possesso in attesa dell'esito del contenzioso civile, comportamento penalmente irrilevante. Il primo atto decisivo di appropriazione indebita è stato posto in essere nell'estate 2017 (asporto dei mobili e affidamento per la vendita), dopo il provvedimento civile del 6 luglio 2017 che aveva modificato le precedenti assegnazioni e assegnato la casa alla parte civile. La parte offesa ha avuto contezza dell'atto solo ad agosto 2017 e la querela del 16 agosto 2017 è quindi stata ritenuta tempestiva. L'eccezione relativa all'art. 649 cod.pen. è stata rigettata come infondata poiché la condotta illecita è stata posta in essere dopo il divorzio. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. pen.
L'art. 649 è stato invocato dalla ricorrente come causa di non punibilità per fatti avvenuti in costanza di matrimonio, ma la Corte ha ritenuto tale deduzione manifestamente infondata poiché la condotta contestata è avvenuta dopo il divorzio; quindi la norma non è stata applicata.
Massime di principio
- La tempestività della querela si valuta rispetto al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dell'evento criminoso decisivo (consumazione o primo atto decisivo), non rispetto a vicende processuali o contenziosi civili precedenti.
- La mera detenzione o mantenimento dei beni durante una controversia civile, in attesa dell'esito del giudizio, può essere penalmente irrilevante e non equivale necessariamente a un atto di appropriazione indebita.
- Le pronunce civili che attribuiscono il possesso di beni nell'ambito della casa coniugale non escludono automaticamente la proprietà dell'altro coniuge, ma spiegano il regime di possesso; per la fattispecie penale è decisivo l'atto materiale e il momento in cui il proprietario ha avuto conoscenza dell'illiceità.
- Le ipotesi di non punibilità collegate allo status matrimoniale (es. art. 649 cod. pen.) operano solo se la condotta illecita è manifestamente inserita nel periodo di convivenza/matrimonio: se il fatto è commesso dopo la cessazione del vincolo, l'eccezione non è applicabile.
- In contenziosi misti civile e penale, la parte lesa che vuole preservare l'azione penale deve presentare la querela tempestivamente una volta che abbia effettiva conoscenza dell'atto criminoso; il ricorso abusivo o tardivo alla querela può essere dichiarato inammissibile se infondato.
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