Cassazione Civile, Ordinanza n. 05140/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione notificato dall’agente della riscossione, deducendo in sintesi: l’illegittimità dell’atto per asserita mancanza di sottoscrizione del ruolo; la mancanza o insufficienza di motivazione e di allegazione, sia dell’intimazione sia del calcolo degli interessi; l’errata applicazione della disciplina sugli interessi di mora e sulle somme pretese a titolo di aggio. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha confermato. In cassazione la società ha proposto due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (1) violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’omessa sottoscrizione del ruolo ne determinasse la nullità; (2) violazione degli artt. 7 e 17 della l. n. 212/2000, per non avere la CTR ravvisato la violazione dell’obbligo di motivazione e allegazione dell’atto, con particolare riguardo agli interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che l’omessa sottoscrizione del ruolo non ne comporta l’invalidità, perché opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’amministrazione e il ruolo, quale atto vincolato e interno, non è assistito da una specifica sanzione di nullità per il difetto di firma. Sul secondo ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell’intimazione, poiché le cartelle presupposte risultavano regolarmente notificate e chiaramente individuate nell’atto; quanto agli interessi, ha osservato che il loro calcolo è predeterminato ex lege e che la ricorrente non aveva indicato uno specifico errore di calcolo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
la norma non prevede una sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo; il vizio non determina di per sé invalidità dell’atto.
art. 7, l. n. 212/2000
l’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, richiamando atti presupposti conosciuti o comunque riprodotti nel loro contenuto essenziale.
art. 17, l. n. 212/2000
richiamato dalla parte ricorrente come norma violata; la Corte, in concreto, respinge la doglianza sulla motivazione dell’atto e degli interessi.
art. 3, l. n. 241/1990
la motivazione dell’atto amministrativo può essere integrata per relationem; il richiamo è sufficiente se consente di individuare gli elementi essenziali dell’atto presupposto.
art. 32, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel giudizio di appello tra le censure della contribuente.
art. 21-octies, l. n. 241/1990
i vizi dell’atto non rilevano quando si tratta di atto vincolato privo di margini discrezionali e il vizio non incide sul contenuto dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- L’omessa sottoscrizione del ruolo d’imposta non comporta automaticamente la nullità del ruolo o dell’atto conseguente, in mancanza di una espressa sanzione normativa, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’amministrazione da cui promana.
- Quando l’atto tributario richiama cartelle o atti presupposti regolarmente notificati e li indica in modo tale da renderli riconoscibili, l’obbligo di motivazione è soddisfatto anche per relationem senza necessità di nuova allegazione integrale.
- La motivazione degli accessori di credito tributario è sufficiente se consente di comprendere titolo, base normativa e decorrenza; non è necessaria la puntuale esposizione di ogni passaggio aritmetico, salvo specifiche contestazioni dell’errore di calcolo.
- In cassazione, la deduzione di un errore nel calcolo degli interessi deve essere specifica e concreta: non basta una contestazione generica della quantificazione.
- Per gli atti vincolati, i vizi formali privi di incidenza sul contenuto sostanziale non determinano invalidità ai sensi del principio di cui all’art. 21-octies l. 241/1990.
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