Sentenza n. 873/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) del verbale della Questura di Latina del -OMISSIS-, con cui è stato disposto il ritiro cautelativo delle armi e munizioni in possesso del ricorrente; 2) della nota dell’Ufficio territoriale del governo di Latina prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 9 maggio 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento di adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelativo di armi e munizioni e comunicazione di avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Questura di Latina con cui, a seguito di un esposto o denuncia presentato da un vicino per una lite nella quale sarebbe stata proferita una minaccia di uso delle armi, erano state ritirate cautelativamente le armi e le munizioni regolarmente detenute, nonché la successiva comunicazione prefettizia di avvio del procedimento per l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Sono state dedotte la violazione degli artt. 39 e 40 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e varie forme di eccesso di potere. In corso di causa è stata inoltre esaminata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla Questura e per l'impugnazione immediata della comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile limitatamente all'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento, perché si tratta di un atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo e privo di autonoma impugnabilità; esso è diretto a instaurare il contraddittorio e a consentire lo svolgimento dell'istruttoria in vista del provvedimento finale. È stata invece esclusa l'inammissibilità derivante dalla mancata notificazione alla Questura, poiché il Ministero dell'interno, cui sono giuridicamente imputabili le attività dell'ufficio periferico, si è costituito e ha svolto difese nel merito. Nel merito, il verbale di ritiro cautelativo è stato ritenuto legittimo: la misura ha natura precauzionale e può essere adottata per prevenire il pericolo di uso improprio delle armi senza che occorra la piena prova della pericolosità del detentore, essendo sufficienti indizi tali da rendere opportuno il ritiro. L'esposto o denuncia relativo a una presunta minaccia di uso delle armi integrava tale esigenza cautelare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso; il giudice ha ritenuto legittimo il ritiro cautelativo delle armi in presenza di indizi idonei a rendere opportuno prevenire un uso improprio.
art. 40 r.d. 773/1931
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso; il giudice ha ritenuto legittimo il ritiro cautelativo delle armi in presenza di indizi idonei a rendere opportuno prevenire un uso improprio.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva né autonomamente impugnabile.
art. 73 c.p.a.
Ha consentito al collegio di sottoporre al contraddittorio delle parti i profili di possibile inammissibilità rilevati d'ufficio.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio e a consentire l'istruttoria, non è immediatamente lesiva e non può essere autonomamente impugnata prima dell'adozione del provvedimento finale, salvo specifiche ragioni di lesività immediata non emergenti nella fattispecie.
- Il ritiro cautelativo di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute è una misura precauzionale diretta a prevenire il pericolo di uso improprio delle armi; la sua adozione non richiede la piena prova della pericolosità del detentore, ma la presenza di indizi sufficienti a rendere opportuno il ritiro.
- Un esposto o una denuncia concernente una presunta minaccia di impiego delle armi può costituire, in rapporto alle circostanze del caso, un elemento indiziario idoneo a integrare l'esigenza cautelare posta a fondamento del ritiro delle armi.
- La mancata notificazione del ricorso a un ufficio periferico dell'amministrazione non determina l'inammissibilità quando l'amministrazione cui l'ufficio appartiene si costituisce in giudizio e svolge difese nel merito, assumendo la riferibilità giuridica dell'attività contestata.
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