Cassazione Penale, Sentenza n. 51421/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva applicato ad Alessandro Fratnik la pena di 1 mese di arresto e C 500 di ammenda per il reato ex art. 4 L. n. 110/1975 (porto di un machete di 42 cm fuori dall'abitazione, fatto accertato il 27/04/2020). Il Pubblico Ministero deduceva l'illegalità della pena risultante dall'accordo: la pena base adottata dal giudice era inferiore al minimo edittale (sei mesi di arresto), il calcolo delle riduzioni era errato (la riduzione prevista per il rito speciale non è della metà ma di un terzo), e pertanto chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto la determinazione contra legem della pena invalida l'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste. La Corte ha affermato che la determinazione della pena in contrasto con il minimo edittale rende invalido l'accordo negoziale anche se ratificato dal giudice; non è applicabile la procedura di correzione per errore materiale (art. 130, comma 1-bis c.p.p.) quando l'irregolarità consiste in illegalità della pena o mancata correlazione tra richiesta e sentenza. Il Tribunale potrà ricevere nuovamente le parti per una nuova richiesta conforme alla legge oppure procedere secondo le forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza che ratifica l'accordo resta soggetta a controllo di legittimità in ordine alla legalità della pena applicata.
art. 4 L. n. 110 del 1975
Norma sostanziale relativa al reato contestato (detenzione/porto di armi). La pena edittale minima prevista dalla norma è stata ritenuta superiore a quella concordata nell'accordo, rendendo la determinazione della pena contra legem.
art. 130, comma 1-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 23/06/2017, n. 103)
Procedura di correzione per errori materiali nella sentenza di patteggiamento: la Corte precisa che questa procedura trova applicazione solo per discrepanze dovute a errori materiali e non per casi di illegalità della pena o mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza.
art. 619, comma secondo c.p.p.
Rinvio alla disciplina sulla rettifica di errori nella sentenza: la Corte osserva che non è possibile ricorrere a tale procedura quando l'errore è di natura sostanziale/illegale.
Ordinanza Sez. 6 n. 21891 del 08/07/2020 (Rv. 279559)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. non si applica in caso di illegittimità della pena.
Sentenze di cassazione richiamate (Sez. 6 n. 44948/2019; Sez. 1 n. 16766/2010; Sez. 5 n. 1411/2006)
Precedenti che confermano il principio secondo cui la determinazione contra legem della pena invalida l'accordo inter partes e comporta l'annullamento della sentenza di patteggiamento e la trasmissione degli atti al giudice a quo per il prosieguo.
Massime di principio
- Un accordo di patteggiamento che determina una pena inferiore al minimo edittale previsto dalla norma sostanziale è illegittimo e invalida l'accordo anche se ratificato dal giudice; la sentenza che lo recepisce va annullata.
- La procedura di correzione per errori materiali (art. 130 c.p.p.) non è utilizzabile per sanare una illegittimità della pena o la mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza.
- Se la Cassazione annulla senza rinvio per illegittimità della pena, gli atti vengono trasmessi al giudice a quo, che può ricevere le parti per una nuova richiesta conforme alla legge o procedere con il giudizio ordinario.
- Al momento di concordare una pena in sede di patteggiamento è essenziale verificare il rispetto dei minimi edittali e il corretto calcolo delle riduzioni (es. riduzione per il rito speciale), poiché errori sostanziali non sono correggibili mediante semplici rettifiche formali.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione quando ritiene che la pena risultante dall'accordo sia contra legem; se il ricorso è fondato, prevale il principio di legalità della pena rispetto alla volontà negoziale delle parti.
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