Cassazione Civile, Ordinanza n. 29871/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico; società)
La controversia
La controversia origina dalla gestione di un complesso immobiliare demaniale denominato ex Colonia Scarciglia, sito in Castrignano del Capo, oggetto di un rapporto contrattuale del 3 marzo 1999 tra Agenzia del Demanio e Provincia di Lecce, e dei successivi rapporti con Apuliae s.p.a. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda risarcitoria dell’Agenzia del Demanio per l’occupazione senza titolo del bene dopo la risoluzione del rapporto, ritenendo non provato alcun danno e non configurabile un danno in re ipsa. Aveva inoltre rigettato la domanda risarcitoria di Apuliae s.p.a. verso Provincia e Agenzia, sia per dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, sia per asserita responsabilità della Provincia ex art. 1338 c.c. per mancata informazione su vincoli e termini del progetto. In Cassazione, l’Agenzia del Demanio ha dedotto violazione degli artt. 1218, 2043, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la prova del danno da illegittima occupazione del bene. La Provincia di Lecce ha proposto ricorso incidentale lamentando, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla nota del 3 agosto 2005 e, dall’altro, violazione dell’art. 1456 c.c. e dei canoni di correttezza, assumendo che la clausola risolutiva espressa fosse stata applicata senza valutare l’imputabilità dell’inadempimento. Apuliae s.p.a. ha proposto a sua volta ricorsi incidentali, deducendo violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa considerazione della responsabilità della Provincia e dell’Agenzia del Demanio, nonché per errata valutazione della documentazione sui danni subiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia del Demanio, ritenendo corretto il mancato riconoscimento del danno da occupazione senza titolo per difetto di allegazione e prova di un concreto pregiudizio risarcibile. Ha poi dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali della Provincia di Lecce e di Apuliae s.p.a., rilevando, per un verso, la nuova o non dimostrata introduzione in cassazione di questioni non adeguatamente devolute nei gradi di merito e, per altro verso, il tentativo di ottenere un riesame del merito e delle risultanze istruttorie, precluso nel giudizio di legittimità. La Corte ha anche ribadito che il danno da indisponibilità dell’immobile è risarcibile solo se allegato e provato, anche per presunzioni, in relazione a specifiche caratteristiche del bene e a una sua concreta attitudine allo sfruttamento economico; non è invece risarcibile la mera perdita della facoltà di non uso. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
In cassazione non è consentito trasformare i motivi in una richiesta di nuovo esame del merito; il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla norma e non per sostenere una ricostruzione fattuale alternativa.
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente principale per sostenere la responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha escluso il danno per difetto di prova del pregiudizio.
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma invocata per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo; la Corte ha ribadito che il danno va allegato e provato e non può presumersi in re ipsa.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone l’accertamento dell’esistenza di un danno risarcibile e non può supplire alla mancata prova del pregiudizio.
art. 2056 c.c.
La disciplina del risarcimento del danno richiama i criteri risarcitori, ma non esonera il danneggiato dall’onere di allegare e provare il danno.
art. 1338 c.c.
Richiamato con riferimento alla pretesa responsabilità della Provincia per mancata informazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile per i limiti del devoluto e del giudizio di legittimità.
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa è stata ritenuta operante secondo la ricostruzione del giudice di merito; la censura che ne contestava l’applicazione è stata dichiarata inammissibile.
art. 1175 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma senza incidere sull’esito per inammissibilità delle doglianze.
art. 1375 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali quale parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
art. 1366 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali per l’interpretazione secondo buona fede, ma la Corte ha ritenuto i motivi diretti a una nuova valutazione del merito.
art. 1371 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di interpretazione contrattuale, senza che ciò fosse idoneo a superare l’inammissibilità delle censure.
art. 99 c.p.c.
Invocato da Apuliae per lamentare ultra/extra petizione; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché fondate su questioni nuove o non adeguatamente introdotte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che le censure celassero una richiesta di rivalutazione del merito o introducessero questioni nuove.
art. 366 c.p.c.
È inammissibile il motivo se non sono indicati e prodotti gli atti processuali necessari alla verifica della questione devoluta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in vista dell’adunanza camerale, senza rilievo decisivo sull’esito.
art. 321 c.p.p.
Citato solo come dato fattuale relativo al sequestro del cantiere, ritenuto irrilevante ai fini della decisione sul danno.
art. 56-bis d.l. 21 giugno 2013
Richiamato dalla Provincia nel ricorso incidentale, ma la domanda di acquisizione non è risultata adeguatamente rinvenibile negli atti e la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 4 l. 579/1993
Richiamato dalla Corte d’appello e valorizzato in Cassazione per escludere che l’eventuale imputabilità dell’inadempimento fosse decisiva ai fini dell’effetto risolutivo.
Massime di principio
- In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario ha diritto al risarcimento solo se allega e prova un concreto pregiudizio patrimoniale, anche mediante presunzioni fondate su specifiche caratteristiche del bene e sulla sua concreta attitudine a un impiego fruttifero; non è risarcibile la mera perdita della facoltà di non uso.
- Il danno da indisponibilità del bene non è in re ipsa: la lesione del diritto dominicale non basta da sola a fondare il risarcimento, occorrendo la dimostrazione della concreta possibilità perduta di godimento diretto o di sfruttamento economico.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre l’accertamento dell’esistenza di un danno risarcibile e non può essere utilizzata per sopperire alla mancanza di allegazione e prova degli elementi costitutivi del pregiudizio.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di vizio motivazionale o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
- Le domande risarcitorie eterodeterminate devono essere identificate in modo specifico in relazione ai fatti storici posti a fondamento della pretesa; in appello non è consentito sostituire o integrare tali fatti con una diversa causa petendi, altrimenti si introduce una domanda nuova.
- L’eccezione di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, la censura si risolva nella contestazione dell’interpretazione data dal giudice di merito a documenti o atti, oppure quando non siano specificamente indicati e prodotti gli atti processuali necessari al controllo di legittimità.
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