Cassazione Penale, Sentenza n. 16938/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Abram inviò una missiva, inoltrata anche all'Ufficio del personale del Comune di Lazise, al Sindaco e alla trasmissione Report Rai, in cui definiva Roberto Azzali "subdolo" e affermava che "i furbetti devono smettere", accusandolo di essersi assentato dal luogo di lavoro senza avvertire e di aver così cagionato un disservizio all'ufficio. Fu imputato per il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.). In appello la condanna venne confermata in parte e la pena accessoria ridotta a euro 1.000,00. Con il ricorso per cassazione l'imputato contestava (1) la errata applicazione della norma penale sostenendo che si trattava di mera critica al comportamento dell'offeso e non di diffamazione e (2) vizio di motivazione perché il giudice d'appello avrebbe valutato il disagio solo ai fini della pena e non come scriminante, altresì rilevando che le espressioni erano di uso corrente e giustificate dalla contestualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure prospettate costituissero meri vizi di motivazione o richieste di rivalutazione dei fatti (materia non sindacabile in cassazione nei casi previsti), e ha confermato la valutazione del giudice di appello secondo cui le espressioni "subdolo" e "i furbetti devono smettere" eccedevano i limiti della critica e avevano carattere diffamatorio, anche per l'assenza di preventiva verifica della veridicità delle affermazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rimane confermata la pronuncia di responsabilità ancorché con la riduzione della pena accessoria disposta in appello.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione: la sentenza la applica nel senso che affermazioni denigratorie della persona, anche se riferite a comportamenti, configurano il reato quando eccedono i limiti della critica e colpiscono la dignità personale/professionale.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Richiamato per qualificare i motivi di ricorso (erronea applicazione di norme e vizio di motivazione). La Corte osserva che alcuni motivi prospettati appartengono alla valutazione dei fatti e della motivazione, materie che, per i provvedimenti di cui si dirà, non sono integralmente sindacabili in cassazione.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che limita i motivi proponibili in cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: il ricorso può essere proposto solo per le lett. a), b) e c) dell'art. 606; pertanto sono inammissibili mere doglianze sulla motivazione.
art. 39-bis del D. Lgs. n. 274/2000
Richiamato insieme all'art. 606, comma 2-bis, in quanto introdotto dal D.Lgs. n.11/2018; contribuisce a inibire il sindacato in cassazione su vizi di motivazione per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.
D.Lgs. n. 11/2018
Ha introdotto i limiti alla proponibilità del ricorso per cassazione (modifiche agli artt. citati) per gli appelli relativi a materie di competenza del giudice di pace.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011 (Dessì)
Principio secondo cui le espressioni diffamatorie vanno valutate nel contesto, ma la denigrazione della persona in quanto tale non è scriminabile dal diritto di critica: la Corte si richiama a questo principio per escludere la scriminante nel caso in esame.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 (De Bilio)
Richiamata per sottolineare il divieto di prospettare meri vizi della motivazione in cassazione rispetto alle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, ai sensi delle modifiche normative.
Massime di principio
- In materia di diffamazione le espressioni vanno valutate nel loro contesto, ma l'attacco personale non giustificato e denigratorio della dignità o reputazione della persona non è coperto dal diritto di critica.
- L'uso di epiteti offensivi (es. "subdolo", "furbetto") che eccedono la critica del comportamento concreto può integrare il reato di diffamazione, specie se l'autore non ha verificato preventivamente la veridicità delle accuse.
- La prospettazione in cassazione di questioni che si riducono a un riesame dei fatti o a vizi della motivazione è spesso inammissibile quando la sentenza di appello riguarda reati di competenza del giudice di pace, per effetto delle modifiche normative (art. 606, comma 2-bis e art. 39-bis D.Lgs. n.274/2000).
- La valutazione del danno o del "disservizio" subito dalla pubblica amministrazione può influire sulla determinazione della pena, ma non necessariamente esclude la colpevolezza se le espressioni usate superano i limiti della continenza espressiva.
- In ipotesi simili è prudente verificare i fatti prima di divulgare accuse a terzi o alla stampa e usare un linguaggio circostanziato e non denigratorio per rimanere nella tutela del diritto di critica.
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