Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 343/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024.

Giustizia amministrativa202501616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 343/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la Carta Docenti per quattro annualità. Ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso si fonda sulla perdurante inerzia dell’Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già pagato. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, affinché provveda in sostituzione del Ministero, su istanza di parte, entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento, con facoltà di subdelega. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo equa e già sufficiente la previsione contenuta nella sentenza ottemperanda della corresponsione della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo

    Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora può essere esclusa quando la sentenza da eseguire abbia già previsto una misura economica ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo nell’adempimento.

Massime di principio

  • La perdurante inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine giudiziale di eseguire le statuizioni entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire abbia già riconosciuto, per il periodo di ritardo, la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali e tale misura sia ritenuta equa dal giudice dell’ottemperanza.
  • L’accoglimento dell’ottemperanza può essere parziale quando il giudice ordina l’esecuzione del giudicato ma respinge la distinta domanda di penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.