Cassazione Penale, Ordinanza n. 14083/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, nell'ambito di un giudizio di responsabilità per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso era finalizzato a ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che i giudici di merito non le avevano riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il reato di furto era stato dichiarato improcedibile a seguito di remissione di querela già all'esito del giudizio di primo grado; ha inoltre ritenuto inammissibili gli altri motivi poiché riproduttivi di censure già esaminate e perché generici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute; la Corte di cassazione non ha ravvisato vizi nella motivazione di merito sul punto e ha giudicato le censure del ricorrente generiche o reiterative.
art. 620 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 609 c.p.p.
La sentenza è stata decisa in camera di consiglio con avviso alle parti e relazione del consigliere, secondo il rito camerale di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio o al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve indicare puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione di merito; affermazioni generiche o meramente reiterative non sono idonee a fondare il sindacato di legittimità.
- Se il reato è già stato dichiarato improcedibile per remissione di querela, le censure di ricorso che presuppongono una diversa definizione del capo concernente quel reato risultano prive di concreta rilevanza processuale.
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