Cassazione Civile, Ordinanza n. 20900/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la definizione della lite fiscale si era perfezionata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello, confermando l'accoglimento del ricorso originario della società contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità la società chiese la sospensione ex art. 6 del d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018, rappresentando di aver effettuato il pagamento dovuto per la definizione agevolata della lite. Successivamente anche l'Agenzia diede atto dell'avvenuto pagamento della somma necessaria al perfezionamento della procedura e chiese dichiararsi cessata la materia del contendere. La società replicò rilevando che l'Ufficio non aveva comunicato il diniego previsto dal comma 12 dell'art. 6 e chiese la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
La definizione agevolata della lite, una volta perfezionata nei modi previsti dalla norma, determina l'estinzione del giudizio pendente.
L. 136/2018
Norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata come base della procedura di definizione della controversia.
comma 12 dell'art. 6 d.l. 119/2018
È richiamato per il possibile diniego dell'amministrazione; nel caso concreto non risultava comunicato, con conseguente perfezionamento della definizione.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita ai sensi della disciplina agevolativa applicabile e il perfezionamento risulta comprovato, il giudizio pendente va dichiarato estinto.
- In presenza di definizione agevolata della controversia fiscale, l'eventuale mancata comunicazione del diniego nei termini previsti dalla legge rileva ai fini del perfezionamento della procedura.
- La sopravvenuta definizione della lite rende superflua la decisione nel merito del ricorso per cassazione, con compensazione delle spese ove ritenuto equo.
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