Cassazione Penale, Ordinanza n. 08080/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale aveva quantificato la pena discostandosi di poco dai minimi edittali, anche facendo applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il ricorso lamentava l'insufficiente motivazione sulla pena. Un secondo motivo riguardava la quantificazione della pena in relazione alla recidiva, riconosciuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ma tale censura è stata ritenuta del tutto generica e aspecifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di questioni già valutate e correttamente disattese dalla corte di merito, senza manifeste illogicità, e che sulla pena non fosse necessaria una motivazione specifica e dettagliata poiché la quantificazione si collocava di poco sopra i minimi edittali, anche in presenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre giudicato generico il motivo sulla recidiva. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La diminuente/attenuante per i fatti di minore gravità è stata richiamata quale elemento già considerato dal giudice di merito nella determinazione della pena, con conseguente sufficienza di una motivazione non analitica quando la pena sia prossima ai minimi edittali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già congruamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, quando la pena è determinata in misura di poco superiore ai minimi edittali e il giudice di merito ha già richiamato gli elementi rilevanti, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.
- La censura relativa alla quantificazione della pena, anche in rapporto alla recidiva e al bilanciamento con le attenuanti generiche, deve essere specifica e puntuale; in difetto, è aspecifica e non scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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