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Ordinanza

Ordinanza n. 74/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ai fini del riesame, del provvedimento DECRETO prot. n. 1203/imm Cat A 12-2015 del 05.10.2015 della Questura di Macerata, notificato il 17.12.2025, con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro di cui era titolare il ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro, con previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Macerata con cui gli è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare ai fini del riesame. Il testo dell'ordinanza non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro il decreto, ma dà atto della domanda cautelare e della costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un pregiudizio tale da giustificare la sospensione dell'atto. La decisione si fonda sul fatto che il provvedimento impugnato prevede il rilascio allo straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno, ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per l'assenza di un pregiudizio idoneo a giustificarne la concessione.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno, circostanza valorizzata dal giudice per escludere il pregiudizio cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla sua esecuzione.
  • La previsione, nel provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, del rilascio contestuale di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno può escludere, in fase cautelare, la sussistenza di un pregiudizio idoneo a giustificare la sospensione dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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