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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09514/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società fornitrice aveva convenuto in giudizio una società ritenuta committente o comunque destinataria di alcune forniture di merce, chiedendo il pagamento di euro 47.771,81 oltre interessi moratori, assumendo che la merce fosse stata ordinata direttamente dalla resistente oppure tramite un soggetto terzo che si era presentato come suo agente/procacciatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la resistente fosse cliente della fornitrice o avesse fatto apparire di esserlo. In appello, la società destinataria asserita aveva contestato ogni coinvolgimento, sostenendo che il proprio nominativo fosse stato utilizzato fraudolentemente dal terzo, e la Corte d’appello aveva riformato la decisione, rilevando la mancanza di prova dell’imputazione degli ordini alla resistente, della consegna della merce e dell’accettazione delle fatture. La fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; violazione dei limiti del giudizio di appello e del principio devolutivo; ultrapetizione e travalicamento del thema decidendum; omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c.; omessa considerazione della registrazione delle fatture e del loro preteso valore confessoriamente ricognitivo; omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sull’asserita induzione in errore circa l’effettivo acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali perché la Corte d’appello aveva comunque deciso nel merito, rendendo irrilevante l’asserita omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello; ha escluso anche la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il giudice di merito poteva valutare tutti gli elementi necessari a verificare l’imputazione della fornitura alla resistente. Quanto al vizio motivazionale e alla prova presuntiva, ha affermato che la sentenza impugnata aveva esaminato in modo complessivo plurimi elementi convergenti, pervenendo legittimamente all’esclusione della riconducibilità degli ordini e della consegna alla società resistente. È stato inoltre confermato che la sola registrazione di fatture contestate e non accettate non è sufficiente a provare il credito nei confronti del destinatario. Infine, la doglianza sulla domanda risarcitoria è stata rigettata perché tale domanda non risultava effettivamente proposta in primo grado con adeguate conclusioni, e in ogni caso il presupposto fattuale dell’induzione in errore era stato implicitamente escluso dal rigetto della domanda principale. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria illustrativa e la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di nullità del procedimento e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione della decisione sul punto; non sussiste se il giudice decide la controversia nel merito

  • art. 348-bis c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non integra omessa pronuncia se il giudice d’appello esamina e decide il gravame

  • artt. 342 e 329 c.p.c.

    richiamati in relazione ai limiti dell’effetto devolutivo e alla struttura dell’atto di appello

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo non valutato, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, valutati dapprima singolarmente e poi complessivamente

  • art. 2720 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per attribuire alle fatture registrate natura confessoria, ma la Corte ha escluso valore probatorio pieno perché le fatture erano state contestate e non accettate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    menzionato nella ricostruzione del regime di censura della violazione dell’art. 2729 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994

    l’attestazione di conformità delle copie telematiche consente l’utilizzabilità della prova della notificazione della sentenza

  • art. 2043 c.c.

    non è citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la domanda risarcitoria viene evocata come pretesa per comportamento dannoso; la Corte nega comunque il relativo presupposto fattuale

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza affrontare espressamente l’eccezione processuale, definisce la controversia decidendo nel merito in modo incompatibile con la pretesa della parte.
  • Nel giudizio di appello, una volta contestata la riferibilità dell’ordine al soggetto convenuto, il giudice può e deve valutare tutti gli elementi istruttori rilevanti per accertare l’effettiva imputazione del rapporto obbligatorio.
  • La deduzione di ultrapetizione non può fondarsi sul fatto che il giudice abbia considerato elementi fattuali utili a verificare la prova del rapporto dedotto in giudizio, se tali elementi sono pertinenti alla domanda proposta.
  • La censura di omesso esame o di violazione delle norme sulle presunzioni non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale probatorio: per censurare efficacemente l’art. 2729 c.c. occorre dimostrare che il ragionamento presuntivo sia fondato su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La registrazione contabile di fatture può avere rilievo probatorio solo se accompagnata dall’accettazione del destinatario o da elementi equivalenti; in presenza di contestazione e richiesta di storno, non basta da sola a provare l’esistenza del contratto o del credito.
  • Una domanda risarcitoria deve risultare effettivamente proposta nelle conclusioni del giudizio di merito; la mera allegazione in fatto di un comportamento dannoso non equivale alla proposizione della domanda.
  • Se il rigetto della domanda principale esclude il presupposto fattuale della pretesa risarcitoria accessoria, il giudice non omette di pronunciare su quest’ultima quando, in sostanza, nega implicitamente il fatto costitutivo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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